F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 1 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO MONTICHIARI S.R.L./CALCIO LECCO 1912 S.P.A. DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 1 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO MONTICHIARI S.R.L./CALCIO LECCO 1912 S.P.A. DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013)
Il Calcio Lecco 1912 S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013 relativa alla partita tra Calcio Lecco 1912 S.p.A. e Atletico Mmontichiari S.r.l. del 27.1.2013 con la quale veniva comminata alla ricorrente l’ammenda di € 2.500,00 e la sanzione di una gara da disputarsi a porte chiuse “per avere i propri sostenitori in campo avverso, per l’intera durata della gara rivolto espressioni gravemente offensive, minacciose e discriminatorie per motivi di origine territoriale sia all’indirizzo della Terna Arbitrale sia all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria (e) per avere i medesimi sostenitori, nel corso del secondo tempo, fatto oggetto un A.A., i calciatori della squadra ospitante, il medico ed il massaggiatore di quest’ultima, del lancio di numerosi sputi che attingevano coloro contro i quali erano stati lanciati in varie parti del corpo”. Con l’impugnazione la ricorrente ha chiesto: - in via principale, in riforma della sanzione dell’ammenda e dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, l’annullamento del provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale c/o L.N.D. Dipartimento Interregionale; - in via subordinata la riduzione della sanzione alla chiusura di un unico settore; - in via ulteriormente subordinata la riduzione della sanzione all’ammenda o comunque riducendo la stessa nella misura di giustizia. Ha inoltre chiesto che in ogni caso l’esecuzione della sanzione, laddove confermata, fosse fatta decorrere, a termini dell’art. 22 comma 1 C.G.S. dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. A sostegno dell’impugnazione la ricorrente ha rilevato che si è trattato di episodi causati da una parte esigua della tifoseria lecchese, che comunque si trattava di una gara svolta in trasferta e che di conseguenza la sanzione comminata è apparsa eccessivamente gravosa. Essa ha dedotto altresì che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto delle attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S. ravvisabili nella fattispecie a dire della ricorrente. Ha inoltre rilevato che la sanzione risulterebbe eccessiva se raffrontata ad altri comportamenti accaduti in altre gare e puniti in modo diverso. Infine, in considerazione della decisione di far disputare la gara a porte chiuse già il 2/2 p.v. comunicata dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale in data 31.1.2013, ha chiesto che la decorrenza della sanzione avvenisse a termini dell’art. 22 comma primo C.G.S.. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione attribuita con la decisione del Giudice Sportivo appare congrua in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dalla tifoseria della ricorrente, puntualmente rilevati dall’Arbitro e dall’Assistente di gara, tenuto conto altresì della recidiva specifica reiterata e della diffida di cui ai Com. Uff. 25 - 30 – 34 - 37 – 48 – 63 – 74. Quanto alla decorrenza della sanzione essa va fissata nella seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in applicazione dell’art. 22 comma primo C.G.S. non essendovi alcuna diversa disposizione da parte del Giudice sportivo e non assumendo alcun rilievo la comunicazione inoltrata dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale in data 31.1.2013. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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