F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 2.000,00 CON DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/PRO CAVESE 1394 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 2.000,00 CON DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/PRO CAVESE 1394 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013) Al termine dell’incontro Ragusa/Pro Cavese disputato il 14.4.2013, alcuni tesserati della Società Ragusa protestavano ad alta voce e con veemenza all’indirizzo di uno dei componenti della terna arbitrale in ordine ad una presunta irregolarità di un gol segnato dalla Pro Cavese, di fatto impedendo al medesimo di rientrare negli spogliatoi. Nel mentre, altro componente della terna era avvicinato da un ragazzo – con la divisa del Ragusa e la pettorina da raccattapalle – che lo minacciava ed insultava. Solo grazie all’intervento della Forza pubblica la terna riusciva a raggiungere lo spogliatoio. Dopo la chiusura all’interno dello spogliatoio, la porta veniva fatta oggetto di alcuni colpi. La terna arbitrale, nel lasciare l’impianto sportivo scortata dalle Forze dell’Ordine, veniva apostrofata con frasi offensive e minacciose da parte di sostenitori del Ragusa. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013, sanzionava la Società Ragusa con la disputa di una gara a porte chiuse e l’ammenda di € 2.000,00 anche in considerazione di quattro recidive specifiche. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la Società Ragusa, chiedendo l’annullamento della disputa della gara a porte chiuse ed il ridimensionamento dell’ammenda. Al riguardo nell’impugnazione è stata posta in luce che vi erano state a fine gara solo delle proteste verbali senza alcuna minaccia fisica e che i colpi inferti alla porta erano dovuti solo ed esclusivamente al nervosismo maturato durante la gara, non essendovi così nessuna portata intimidatoria. Sostiene la Società che le intimidazioni per raggiungere il loro effetto andavano infatti effettuate prima e durante la gara, ma la propria specchiata tradizione non ha mai dato adito a nessun comportamento di tal fatta; e che gli insulti da parte del pubblico, ben distante e ben contenuto dai numerosi rappresentanti delle Forze dell’Ordine, se da un lato in effetti pronunciava frasi offensive dall’altro non minacciava la terna ma i tesserati della Società Ragusa stessa al fine di avere un chiarimento sul prosieguo del campionato. Osserva questa Corte che il reclamo è infondato. Ed infatti gli accadimenti avvenuti dopo il fischio finale dell’arbitro, contrariamente all’assunto della società Ragusa, paiono gravi e reiterati avendo al riguardo il Giudice fatto riferimento alla puntuale ricostruzione contenuta sia nel rapporto dell’arbitro che in quello degli assistenti. Al riguardo è pertanto indubbio che i fatti si sono svolti secondo la descrizione datane dagli Ufficiali di Gara nei rispettivi rapporti. In questo quadro appare significativo e peculiare il pericolo ed il vulnus che ciò ha determinato, anche in considerazione che la Società non ha fornito alcun elemento concreto comprovante l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione di qualsivoglia possibile incidente; apparendo oltremodo grave che soggetti riconducibili alla medesima, ovvero tesserati, siano addirittura riusciti a colpire la porta degli spogliatoi degli ufficiali di gara. Al riguardo, ammesso e non concesso che si possa parlare di azioni dettate da qualsivoglia impeto agonistico, è ancor più grave il fatto che i responsabili della Società abbiano omesso di adottare ogni misura idonea a prevenire e impedire l’accadimento. In questo contesto nessun rilievo può poi avere il fatto che le intemperanze della tifoseria a fine gara fossero rivolte più ai giocatori che non alla terna in quanto l’asserzione della Società non è minimamente comprovata essendo altresì smentita dai puntuali rapporti degli ufficiali di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Ragusa Calcio di Ragusa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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