F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DALL’A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ANASTASI GIUSEPPE INFLITTA SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/PRO CAVESE 1394 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DALL’A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ANASTASI GIUSEPPE INFLITTA SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/PRO CAVESE 1394 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013) Al 17° del secondo tempo, della gara Ragusa/Pro Cavese disputata il 14.4.2013, l’allenatore della Società Ragusa, Anastasi Giuseppe, protestava nei confronti di alcune decisioni della terna arbitrale, invitava i raccattapalle a non recuperare i palloni che fuoriuscivano dal terreno di gioco ed allontanava in modo plateale verso la tribuna l’unico pallone che era rimasto nei pressi della panchina. Su segnalazione dell’assistente dell’arbitro, veniva allontanato dal terreno di gioco. Successivamente, dopo il provvedimento disciplinare, rientrava sul terreno di gioco stesso e si avvicinava all’arbitro manifestando dissenso sulla realizzazione di una rete della squadra avversaria. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013, lo sanzionava con la squalifica per 4 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso nell’interesse dell’allenatore la Società Ragusa, evidenziando che l’allenatore si era limitato ad una semplice protesta in occasione di un gol asseritamente irregolare segnato dalla Pro Cavese e che, subito dopo la notifica del provvedimento disciplinare, lasciava il terreno di gioco senza dire alcunché e senza che ciò creasse alcun problema. Al riguardo, secondo l’impugnazione, si era in presenza solo di un semplice comportamento antisportivo di tanto che la sanzione inflitta doveva essere congruamente ridotta. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia parzialmente fondata. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale e da quello dell’assistente, che l’allenatore ha protestato, in occasione di alcune decisioni tecniche, in maniera irriguardosa, senza però indirizzare all’arbitro ed all’assistente nessuna parola o frase ingiuriosa o irrispettosa così come puntualmente ricavabile dalla lettura dei referti degli ufficiali di gara stessi. Ciò a parere di questa Corte, in considerazione del fatto che le proteste non avevano alcun peculiare contenuto di lesività ed offensività, determina la conseguenza che la sanzione debba essere rideterminata proprio sulla scorta di tali elementi. Appare infatti che il comportamento tenuto dall’Anastasi, seppur in un contesto connotato da plateale protesta, non assume quelle caratteristiche tali da integrare profili di lesività nella sfera dei soggetti deputati al controllo della regolarità della gara, non ingenerando nemmeno un intaccamento, se non modesto, del loro operato. Al riguardo quindi sembra congrua, anche in considerazione della contestualizzazione della protesta, ridurre la sanzione inflitta rideterminando la medesima nella squalifica per 2 giornate. La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Ragusa Calcio di Ragusa, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al signor Anastasi Giuseppe a 2 giornate di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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