F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 10. RICORSO DALL’A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA INFLITTA AL CALC. TERRACCIANO ANTONIO SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ DI MARINO DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 10. RICORSO DALL’A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA INFLITTA AL CALC. TERRACCIANO ANTONIO SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ DI MARINO DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013) La società A.S.D. Città di Marino Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Terracciano Antonio la sanzione della squalifica per una ulteriore giornata per recidiva in ammonizione (rispetto alla squalifica per una gara per comportamento offensivo e minaccioso tenuto nei confronti di un calciatore avversario a fine gara) a seguito della gara Fidene/Città di Marino del 13.4.2013, valevole per i play-off del Campionato Nazionale Juniores. A sostegno del proprio reclamo, la società ricorrente ritiene che la squalifica del Terracciano per una ulteriore giornata per recidiva in ammonizione (VIII infrazione) sia contraria alle previsioni del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce che, per le gare play-off e play-out della LND, le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia e vengono pertanto annullate. La società reclamante ha quindi richiesto che la Corte annulli la giornata di squalifica inflitta al Terracciano per recidiva in ammonizione. Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Infatti, se è vero che l’art. 19, comma 13, lett. a) C.G.S. prevede che per le sole gare di play-off e play-out della L.N.D., le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out, è altrettanto vero che il regolamento del Campionato Nazionale Juniores Stagione Sportiva 2012/2013, pubblicato su Com. Uff. n. 16 del 18.10.2012, all’art. 6 (Efficacia provvedimenti disciplinari), stabilisce, al primo paragrafo, che “le sanzioni dell’ammonizione inflitte dal Giudice sportivo sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione dello svolgimento delle gare di Campionato, fino alla fase dei play-off compresi”. Tale ultima previsione è destinata a prevalere sulla disposizione dell’art. 19, comma 13, lett. a) C.G.S. in ragione del principio di specialità il quale, peraltro, trova conferma proprio nel richiamato Regolamento del Campionato Nazionale Juniores che, all’art. 7 (Applicazione Regolamenti F.I.G.C.), stabilisce inequivocabilmente che “per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., al Codice di Giustizia Sportiva ed al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti”. Da quanto precede emerge all’evidenza l’infondatezza del motivo di reclamo proposto dalla società Città di Marino. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Marino Calcio di Marino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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