F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 11. RICORSO DAL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CREMONINI THOMAS SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, 1913 SEREGNO CALCIO/CALCIO LECCO 1912 DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 11. RICORSO DAL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CREMONINI THOMAS SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, 1913 SEREGNO CALCIO/CALCIO LECCO 1912 DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara al calciatore Cremoni Thomas Tale decisione veniva assunta” per aver al termine della gara nelc corridoio degli spogliatoi, dopo essersi tolto la divisa di gioco per non farsi riconoscere, rivolto un applauso dal chiaro tenore irridente ed ironico all’indirizzo del Direttore di gara accompagnato da espressioni offensive”. Avverso tale provvedimento la società Calcio Lecco 1912 ha interposto rituale e tempestivo reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.4.2013 chiedendo una riduzione della squalifica in termini di equità. La società incentrava la propria tesi su una diversa ricostruzione in fatto dell’evento. Negava recisamente le condotte contestate al Cremonini che non avrebbe offeso la quaterna arbitrale né si sarebbe privato intenzionalmente della propria maglietta di gioco allo scopo di occultare la propria identità. Tanto premesso la III Sezione giudicante della Corte di Giustizia Federale ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento. Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari il rapporto dell’arbitro costituisce prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza. Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente i motivi di ricorso appaiono del tutto privi di fondamento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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