• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10.10.2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di:
Francesco ROMEO, calciatore della società A.S.D. Altomonte Calcio; Leonardo PROPATO, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; la Società F.C.ATLETICO ALTOMONTE; per rispondere: il sig. Francesco Romeo, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara Verbicaro – F.C. Atletico Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013, valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in posizione irregolare, poiché alla data dell’incontro risultava già tesserato per altra squadra, nello specifico per la società A.S.D Altomonte Calcio come descritto nella parte motiva; il sig. Leonardo Propato, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 la distinta di gara Verbicaro – F.C. Atletico Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in cui dichiarava che il calciatore Francesco Romeo partecipava alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado detto calciatore fosse già tesserato per altra squadra, come descritto nella parte motiva; la società F.C. Atletico Altomonte a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato e/o ai soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10.10.2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di:
Francesco ROMEO, calciatore della società A.S.D. Altomonte Calcio; Leonardo PROPATO, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; la Società F.C.ATLETICO ALTOMONTE; per rispondere: il sig. Francesco Romeo, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara Verbicaro – F.C. Atletico Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013, valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in posizione irregolare, poiché alla data dell’incontro risultava già tesserato per altra squadra, nello specifico per la società A.S.D Altomonte Calcio come descritto nella parte motiva; il sig. Leonardo Propato, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 la distinta di gara Verbicaro – F.C. Atletico Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in cui dichiarava che il calciatore Francesco Romeo partecipava alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado detto calciatore fosse già tesserato per altra squadra, come descritto nella parte motiva; la società F.C. Atletico Altomonte a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato e/o ai soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S..
IL DEFERIMENTO
Il Sostituto Procuratore Federale,
-letta la nota con la quale il Presidente del Comitato Regionale Calabria trasmetteva alla Procura Federale (ricevuta in data 09.04.2013 al n. Prot. 6318), per gli opportuni accertamenti, gli atti relativi alla gara Verbicaro Calcio – F.C. Atletico Altomonte valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B Delegazione Provinciale di Cosenza, disputata in data 17.3.2013 e terminata con il risultato di 2 a 0;
-letta, altresì, la nota inoltrata alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria a firma del Presidente della A.S.D. Altomonte, con la quale quest’ultimo denunciava l’irregolare partecipazione per conto della società F.C. Atletico Altomonte (marticola n° 936632) del calciatore Francesco Romeo (matricola n° 4.778.176) alla citata gara del Campionato di Terza Categoria Girone B Delegazione Provinciale di Cosenza nonostante il calciatore risultasse alla data dell’incontro tesserato per la società A.S.D. Altomonte Calcio;
-rilevato, come si evince dalla documentazione acquisita dal Comitato Regionale Calabria, che il nominativo del calciatore Francesco Romeo è stato inserito nell’elenco in distinta della partita in questione, ove la specifica dichiarazione di regolare tesseramento del calciatore impiegato risulta firmata dal dirigente accompagnatore della medesima società Leonardo Propato;
-considerato che il sopramenzionato dirigente accompagnatore con la sottoscrizione della lista gara richiamata dichiarava che tutti i calciatori, ivi compreso Francesco Romeo, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza giusta le norme vigenti;
-rilevato che ai sensi dell’art. 61, comma 6, delle N.O.I.F.,la partecipazione alla gara di cui sopra da parte del calciatore Francesco Romeo è stata illegittima in quanto quest’ultimo risultava già tesserato per altra squadra, nello specifico per la società A.S.D. Altomonte Calcio;
-accertato che il sig. Francesco Romeo ha partecipato alla predetta gara nell’interesse della società F-C- Atletico Altomonte ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.;
-ritenuto che l’avvenuto utilizzo di uno o più calciatori non tesserati abbiano integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt,. 10, comma 2, del C.G.S. e 62 N.O.I.F., ascrivibile anche al sig. Leonardo Propato, nonché a titolo di responsabilità oggettiva alla società F.C.. Atletico Altomonte ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per l’operato del proprio tesserato e/o dei soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.C.S.;
-visto l'art. 32, comma 4 del C.G.S.;
HA DEFERITO
a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 15 maggio 2013, prot. nr. 7305/943 PF 12 13 AA/ac:
Francesco Romeo, calciatore della società A.S.D. Altomonte Calcio; Leonardo Propato, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; e la Società F.C. Atletico Altomonte:
per rispondere
-il sig. Francesco Romeo, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara Verbicaro – F.C. Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013, valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in posizione irregolare, poiché alla data dell’incontro risultava già tesserato per altra squadra, nello specifico per la società A.S.D Altomonte Calcio;
-il sig. Leonardo Propato, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 la distinta di gara Verbicaro – F.C. Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in cui dichiarava che il calciatore Francesco Romeo partecipava alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado detto calciatore fosse già tesserato per altra squadra;
-la società F.C. Atletico Altomonte a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato e/o ai soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CG.S..
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 7 ottobre 2013, sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello e tutti i deferiti.
Prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. (per Francesco Romeo la squalifica di tre giornate da ridursi fino a due giornate, per Leonardo Propato inibizione temporanea pari a mesi due da ridursi a mesi uno, per la società l’ammenda di € 500 da ridursi a € 200).
Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.
Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S;
In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento intervenuto tra le parti;
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni e dichiara la chiusura del procedimento:
- a Francesco ROMEO, calciatore della società A.S.D. Altomonte Calcio, DUE (2) giornate di squalifica;
- a Leonardo PROPATO, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte, l’inibizione pari mesi UNO (1);
- alla Società F.C. ATLETICO ALTOMONTE l’ammenda di € 200,00(duecento/00).
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Francesco ROMEO, calciatore della società A.S.D. Altomonte Calcio; Leonardo PROPATO, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; la Società F.C.ATLETICO ALTOMONTE; per rispondere: il sig. Francesco Romeo, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara Verbicaro – F.C. Atletico Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013, valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in posizione irregolare, poiché alla data dell’incontro risultava già tesserato per altra squadra, nello specifico per la società A.S.D Altomonte Calcio come descritto nella parte motiva; il sig. Leonardo Propato, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 la distinta di gara Verbicaro – F.C. Atletico Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in cui dichiarava che il calciatore Francesco Romeo partecipava alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado detto calciatore fosse già tesserato per altra squadra, come descritto nella parte motiva; la società F.C. Atletico Altomonte a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato e/o ai soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.."