COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: 1 – Sig.CHIANELLI Antonio, legale rappresentante della ASD Real San Marco per rispondere della violazione dell’art.1,comma 1 C.G.S. ,anche in relazione agli artt.94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’art.8, comma 9 del C.G.S. per avere, in qualità di legale rappresentante della ASD Real San Marco, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità disatteso l’obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND in favore dell’allenatore Del Morgine Teobaldo. 2 – SOCIETA’ REAL SAN MARCO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S. per violazioni ascritte al suo legale rappresentante sig. Chianelli Antonio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: 1 – Sig.CHIANELLI Antonio, legale rappresentante della ASD Real San Marco per rispondere della violazione dell’art.1,comma 1 C.G.S. ,anche in relazione agli artt.94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’art.8, comma 9 del C.G.S. per avere, in qualità di legale rappresentante della ASD Real San Marco, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità disatteso l’obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND in favore dell’allenatore Del Morgine Teobaldo. 2 – SOCIETA’ REAL SAN MARCO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S. per violazioni ascritte al suo legale rappresentante sig. Chianelli Antonio. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale rilevato che: con provvedimento n. 168/12, emesso nella seduta dell’1.12.2013, dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 2 della Stagione Sportiva 2012/2013, dallo stesso Organo Giudicante, con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dall’allenatore Teobaldo Del Morgine, veniva sancito l’obbligo dell’ASD Real San Marco di corrispondere, in favore di tale tecnico, la complessiva somma di €8.092,00; il Presidente dello stesso Collegio Arbitrale LND, con le rispettive raccomandate postali del 10.12.2012, notificava all’allenatore Del Morgine Teobaldo ed all’ASD Real San Marco la predetta delibera e ne trasmetteva copia anche al CR Calabria LND, precisando che il provvedimento era inappellabile ed immediatamente esecutivo nel rispetto dei termini di trenta giorni, con le modalità, tutele e sanzioni previste dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e dal collegato art. 8, comma 15, del CGS; che, con raccomandata del 3.01.2013, il Presidente del CR Calabria invitava I’ASD Real San Marco a effettuare il pagamento in favore dell’allenatore Del Morgine Teobaldo, delle somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, ribadendo di rispettare i termini di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, in conformità all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF; e che, in caso contrario, si sarebbe provveduto al deferimento della stessa Società agli Organi della Giustizia Sportiva; che il Presidente del CR Calabria, con nota dell’1.02.2013, trasmetteva alla Procura Federale FGC, per quanto di competenza, gli atti del relativo procedimento, significando che I’ASD Real San Marco non aveva ottemperato, nel termine di trenta giorni, previsto dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, al pagamento della somma deliberata dal Collegio Arbitrale LND, in favore dell’allenatore Del Morgine Teobaldo; che l’inadempienza integrava gli estremi della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, ascrivibile alla ASD Real San Marco, per avere disatteso l’obbligo di pagamento delle somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore dell’allenatore del Morgine Teobaldo, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento deliberativo stesso; che il mancato rispetto, da parte dell’ASD Real San Marco, dell’obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore Del Morgine Teobaldo, integrava gli estremi della violazione di cui all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, ascrivibile al legale rappresentante della stessa Società, sig. Chianelli Antonio, per il rapporto di immedesimazione organica; nonché alla Società medesima, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS; Visto l’art. 32, comma 4, C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: 1) lI sig. Chianelli Antonio, legale rappresentante dell’ASD Real San Marco, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, ed all’art. 8, comma 9, del CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante dell’ASD Real San Marco, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore dell’allenatore Del Morgine Teobaldo; 2) la Società ASD Real San Marco, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante, sig. Chianelli Antonio. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 14 ottobre 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri e il sig.Chianelli Antonio, Presidente della ASD Real San Marco. Prima dell’inizio del dibattimento, il deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.( p.b. mesi sei di inibizione da ridursi a mesi quattro di inibizione con esclusione di penalità per la società). Su tale istanza il Sostituto Procuratore Federale, dopo aver compiutamente illustrato il deferimento, ha espresso il proprio consenso. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S.; considerato che gli elementi documentali raccolti integrano gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata; preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e del patteggiamento; P.Q.M. dispone applicarsi al sig. CHIANELLI Antonio, Presidente della ASD Real San Marco, la sanzione della inibizione per mesi QUATTO e quindi fino al 9 GIUGNO 2015 (già inibito fino al 9 FEBBRAIO 2015) e dichiara la chiusura del procedimento.
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