COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.4 a carico di sig. DAJGHORO Virtuoso , arbitro della Sezione AIA di Catanzaro, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 C.G.S. per avere omesso di trascrivere nel referto l’espulsione inflitta ad un dirigente della Società Calcio giovanile Catanzarese e le richieste rivoltegli dall’allenatore Giovanni Alessandro con l’intento di non fargli trascrivere nel referto le espulsioni e le ammonizioni da lui decretate nel corso della gara e per avere, infine, consentito alla sua fidanzata e a due bambini di accedere, al termine della gara, nel suo spogliatoio mentre erano in corso vari colloqui tra lui e i dirigenti delle due società interessate.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.4 a carico di sig. DAJGHORO Virtuoso , arbitro della Sezione AIA di Catanzaro, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 C.G.S. per avere omesso di trascrivere nel referto l’espulsione inflitta ad un dirigente della Società Calcio giovanile Catanzarese e le richieste rivoltegli dall’allenatore Giovanni Alessandro con l’intento di non fargli trascrivere nel referto le espulsioni e le ammonizioni da lui decretate nel corso della gara e per avere, infine, consentito alla sua fidanzata e a due bambini di accedere, al termine della gara, nel suo spogliatoio mentre erano in corso vari colloqui tra lui e i dirigenti delle due società interessate. IL DEFERIMENTO In data 15.04.2013, i sigg. ri Edoardo Zerbo e Giovanni Alessandro, tesserati per la Società Calcio Giovanile Catanzarese, inviavano al Presidente del Comitato Regionale Calabria ( impropriamente chiamato Presidente della Lega Nazionale Calabria) un esposto nel quale affermavano che l’Arbitro della gara Big Sport Crotone - Calcio Giovanile Catanzarese del Campionato Allievi Regionali, signor Virtuoso Dajghoro, disputata a Crotone il l3.04.2013 e terminata con il risultato di 4-2 a favore della squadra di casa, alla loro presenza, nello spogliatoio, prima dell’inizio della partita, aveva espresso critiche nei confronti dell’AlA, sostenendo che non era sollecita nei pagamenti del rimborso spese, che secondo lui erano una miseria; che, durante la gara, aveva evidenziato ostilità nei confronti della loro squadra, fischiando ripetuti falli inesistenti, probabilmente perché i propri calciatori lo guardavano in modo minaccioso; che, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, aveva continuamente esibito il cartellino rosso nei confronti dei calciatori e Dirigenti della loro squadra; che il dirigente Zerbo, aveva tentato di entrare nello spogliatoio dell’Arbitro per ritirare i cartellini dei calciatori, ma questi si era rifiutato di farlo entrare, preannunciandogli che nel referto avrebbe scritto che nei minuti di recupero aveva sospeso la gara allo scopo di fare pagare un'ammenda alla loro Società; che solo grazie all’intervento dell’allenatore della squadra di casa, era rientrato in possesso della documentazione anzidetta;che gli accadimenti suddetti erano avvenuti nello spogliatoio, alla presenza della compagna dell’arbitro e dei figli della stessa. L’esposto in data 18 aprile 2013 veniva inviato al Presidente del Comitato Regionale Arbitri che, successivamente, in data 30.04.2012, lo rimetteva alla Procura Arbitrale Calabria, che, a sua volta,il 27.05.2013 lo inviava alla Procura Federale della FIGC. Il Vice Procuratore Federale esaminati gli atti accertava: - che l’arbitro della gara Big Sport Crotone - Calcio Giovanile Catanzarese del Campionato Allievi Regionali disputata a Crotone il l3.04.2013 sig Virtuoso Dajghoro della Sezione AIA di Catanzaro, nel rapporto di gara e relativo supplemento, aveva riferito di avere espulso al 41’ del s.t. il calciatore N. 8, capitano della squadra Calcio Giovanile Catanzarese, sig.Giuseppe Paonessa, che lo aveva prima offeso, dandogli dello “stupido” ed “handicappato” successivamente aveva tentato di aggredirlo, riuscendo a spingerlo tre volte, prima di essere allontanato dai propri compagni e da alcuni calciatori avversari, ed infine gli aveva rivolto insulti, mentre lasciava il terreno di giuoco; che, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, il calciatore n.9 della stessa squadra, signor Antonio Mazza, lo aveva insultato e minacciato; che, nel corso della partita l’arbitro aveva dovuto allontanare dal campo l’allenatore della squadra Calcio Giovanile Catanzarese, signor Giuseppe Alessandro, perché era entrato più volte nel terreno di giuoco per protestare, e, benché richiamato, aveva ritardato l’uscita dal recinto del campo, rivolgendo ripetuti insulti; - che il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, nella seduta del 17.04.2013, aveva adottato a carico dei tesserati del Calcio Giovanile Catanzarese ( allenatore, calciatori) i conseguenti provvedimenti disciplinari che venivano pubblicati sul C.U. N. 46 del 16.04.2013 del C.R. Calabria. Sentiti i reclamanti gli stessi confermavano il contenuto del ricorso. Successive indagini hanno escluso che il sig. Virtuoso Dajghoro abbia espresso critiche nei confronti dell’AIA. L’allenatore, della Società Pol. Bigsport Crotone, sig. Candido Grotteria, ha riferito ai rappresentanti della Procura Federale di non aveva notato nulla di anormale nell’atteggiamento dell’arbitro durante la gara in esame. Ha precisato che questi aveva espulso due calciatori e l’allenatore della squadra avversaria, al termine dell’incontro ma di non aver assistito ad alcun colloquio acceso tra l’arbitro ed i reclamanti. Ha affermato di essere entrato nello spogliatoio dell’Arbitro quando questi si trovava insieme alla sua compagna e due bambini, senza la presenza dei dirigenti della squadra avversaria. Il calciatore, signor Antonio Guerrieri della Pol. Bigsport Crotone, che in occasione della gara in esame aveva svolto anche le funzioni di accompagnatore ufficiale, ha dichiarato di non aver notato, nel corso della gara, un atteggiamento anormale da parte dell’Arbitro nei confronti delle squadre in campo. Ha ricordato che questi aveva espulso l’allenatore, un dirigente ed alcuni calciatori della squadra avversaria cose che rientravano nella normalità di una partita di calcio. Ha asserito di non aver assistito, a fine gara, a discussioni accese tra l’arbitro ed i dirigenti della squadra avversaria. L’Arbitro, signor Virtuoso Dajghoro, ha dichiarato che la gara nel primo tempo si era svolta regolarmente, mentre nel secondo tempo i calciatori, l’allenatore ed i dirigenti in panchina della squadra del Calcio Giovanile Catanzarese avevano protestato, offendendolo e minacciandolo ripetutamente, tanto che egli era stato costretto ad espellere sia l’allenatore che due calciatori della stessa squadra e nella circostanza, aveva allontanato dal campo anche un dirigente della stessa squadra, ma non lo aveva annotato nel referto, a causa della confusione e la concitazione, determinatesi al termine della gara; che mentre era intento a redigere il referto, l’allenatore del Calcio Giovanile Catanzarese lo aveva pregato di evitare di tener conto dell’ammonizione subita da un suo calciatore diffidato, ma egli aveva fatto presente a questi che non era assolutamente possibile tenere conto di tale proposta e,successivamente, lo stesso allenatore aveva fatto entrare nello spogliatoio i due calciatori espulsi e quello ammonito, ribadendo l’analoga richiesta di esaminare la possibilità di non riportare nel referto i provvedimenti da lui adottati a carico degli stessi, ma anche questa volta aveva risposto al tecnico che tale richiesta era assolutamente improponibile. Che nonostante avesse rivolto l’invito a lasciare lo spogliatoio, i predetti tesserati vi permanevano per alcuni altri minuti, fino a quando il dirigente della squadra locale era intervenuto, pregandoli di allontanarsi. Escludeva assolutamente di avere polemizzato nello spogliatoio con i tesserati del Calcio Giovanile Catanzarese e di avere affermato che i pagamenti delle note spese non gli erano stati corrisposti in tempo dall’AlA. Ha affermato che nel referto aveva riportato tutti i provvedimenti adottati durante la gara a carico dei calciatori e dell’allenatore della squadra ospite, ad eccezione dell’espulsione decretata a carico di un dirigente del Calcio Giovanile Catanzarese, perché ciò gli era sfuggito per la confusione che si era creata nello spogliatoio, mentre egli era intento a redigere il referto; di aver restituito i tesserini delle due squadre appena ultimata la compilazione del referto; che al termine della gara era stato raggiunto nello spogliatoio dalla sua fidanzata con i due bambini che l’accompagnavano. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 14 ottobre 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri nonché il sig. Virtuso Dajghoro. Prima dell’inizio del dibattimento, il deferito Sig. Virtuoso Dajghoro ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.( p.b. mesi uno da ridursi a gg. 20 di sospensione). Su tale istanza il Sostituto Procuratore Federale, dopo aver compiutamente illustrato il deferimento, ha espresso il proprio consenso. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S.; considerato che gli elementi documentali raccolti integrano gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata; preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e del patteggiamento; P.Q.M. dispone applicarsi a DAJGHORO Virtuoso, arbitro della Sezione A.I.A. di Catanzaro, la sanzione di giorni VENTI di sospensione e dichiara la chiusura del procedimento:
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it