COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 23.10.2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA SPORTING S. ILARIO – REAL SAN PROSPERO del 29/09/2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 23.10.2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA SPORTING S. ILARIO – REAL SAN PROSPERO del 29/09/2013 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nr 14 del 02/10/2013 ha esaminato il reclamo, pervenuto a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Real San Prospero, con il quale si chiede l’applicazione dell’art. 17 comma 4) lett. c) C.G.S. per aver la Soc. Sporting S. Ilario alterato la regolarità della gara schierando sin dall’inizio i calciatori nr. 13 e il nr. 17 in sostituzione di altri calciatori senza che la reclamante ne fosse correttamente informata. Nella specie la società Soc. Real San Prospero ha evidenziato che, nella copia della distinta consegnata alla stessa, non sono stati opportunamente modificati i rispettivi dati e, pertanto, vi sarebbe stato un errore nell’identificazione di alcuni calciatori che hanno preso parte alla gara in questione. Rilevato dagli atti ufficiali, e dal supplemento rilasciato dall’arbitro, che la Soc. Sporting S. Ilario ha consegnato al Direttore di gara una distinta in cui erano riportati i nominativi di 18 calciatori e che, prima dell’espletamento del “rito” dell’appello, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Sporting S. Ilario ha informato il Direttore di gara del ritardato arrivo del calciatore inserito in distinta con il numero 11(Sig. Louzani Yassine), nonché della sua sostituzione con il calciatore nr. 17 (Sig. Pagano Salvatore); il calciatore (Sig.Louzani Yassine) è poi effettivamente arrivato in un secondo momento e, nell’intervallo, il Direttore di gara lo ha identificato/riconosciuto e lo ha fatto accomodare in panchina. Rilevato che, la Soc. Sc. S. Ilario ha effettuato nr. 2 sostituzioni così distinte: • al 13’ del secondo tempo è uscito il nr. 17 Sig. Pagano Salvatore (nato il 4/6/1996) ed è entrato il nr. 11 Sig. Louzani Yassine (nato il 8/5/1990); • al 21’ del secondo tempo è uscito il nr. 6 Sig. Aimi Filippo( 18/05/1993) ed è entrato il nr. 13 Sig. Cerbo Mattia (nato il 14/1/1991). Osserva questo G.S.: Va preliminarmente osservato che a norma dell’art. 71 delle NOIF l’arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara. Il Direttore di gara deve, altresì, provvedere ad identificarli in uno dei modi previsti dal regolamento. Nella gara in esame è stato certamente provato che sono scesi in campo i calciatori indicati nella relativa lista di gara così come dichiarato dall’arbitro nel suo supplemento richiesto da questo G.S.. E’ però doveroso precisare che, anche in presenza di un caso di discrepanza sulla numerazione, non si può automaticamente ritenere che una tale irregolarità possa viziare il regolare svolgimento della gara. Infatti, anche un’irregolare numerazione riportata nella lista di gara dovrà certamente essere sanzionata, ma tale irregolarità non può inficiare il risultato del campo trattandosi di adempimenti formali. Altra e ben più autorevole giurisprudenza in passato ha statuito che le irregolarità formali o sostanziali dell’ identificazione fatta dall’arbitro, se pur sussistenti, potranno avere conseguenze disciplinari, ma non possono viziare il risultato della gara a meno che all’ irregolare identificazione non si accompagnino l’allegazione e la dimostrazione dello scambio di persona ovvero della partecipazione alla gara di un giocatore diverso da quello irregolarmente identificato. Inoltre la Soc. Sporting S. Ilario ha regolarmente operato le sostituzioni nell’ambito dei giocatori indicati in lista ed identificati dall’arbitro. All’atto della identificazione degli altri calciatori il Sig. Louzani era inserito in distinta con il nr 17, inoltre ulteriori accertamenti sono stati espletati da questo G.S. presso l’ufficio Tesseramenti del C.R.E.R. (circa la posizione del calciatore Sig Louzani Yassine nato il 8/5/1990 in distinta con il nr 17) e, pertanto, si ritiene che tale omissione non ha influito sulla regolarità della gara e né, tanto meno, alterato il potenziale agonistico schierato in campo dalla Soc. Sporting S. Ilario. P.T.M. Delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Real San Prospero di omologare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SPORTING S. ILARIO – REAL SAN PROSPERO 2 – 0 Di addebitare la tassa reclamo alla società REAL SAN PROSPERO.
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