COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di : DE FRANCO IVAN, (matr. 2.019.971) calciatore tesserato per la Società A.S.D. Aieta; DE FRANCO PASQUALE, (matr. 2.019.787) calciatore nonché Presidente della società società A. S. D. Aieta; CARLOMAGNO LUIGI, Vice—Presidente della società A. S. D. Aieta; società A. S. D. AIETA; per rispondere: – il sig. De Franco Ivan, calciatore della A.S.D. Aieta, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito e/o comunque di fatto non impedito che altro tesserato (per giunta squalificato) partecipasse ad una gara di campionato utilizzando le proprie generalità, così come descritto nella parte motiva; – il sig. De Franco Pasquale, calciatore nonché Presidente della A.S.D. Aieta, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni di sanzioni sportive, per aver disputato la gara Aieta – Mendicino, disputata in data 17/03/2013 e valevole per il Campionato di 2’ Categoria, Girone B nelle file della società A.S.D. Aieta sebbene gravato di un turno di squalifica mai effettivamente scontato, scendendo in campo con le generalità del Sig. Ivan de Franco al fine di eludere tale sanzione, così come descritto nella parte motiva; il sig. Carlomagno Luigi, Vice Presidente della A.S.D. Aieta, qualificatosi quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A. S. D. Aieta in occasione della gara tra A.S.D. Aieta e la A.S.D. Mondicino 1969 del 17/03/2013 valevole per il Campionato di 2A categoria. Gir. B, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni delle sanzioni sportive, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro in occasione della partita sopra indicata una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano regolarmente alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, così consentendo che il calciatore De Franco Pasquale partecipasse alla stessa partita sotto le false generalità di Ivan De Franco così permettendogli di eludere il turno di squalifica già comminatogli ed ancora da scontare, così come descritto nella parte motiva; la società A.S.D. Aieta, per aver beneficiato della partecipazione sotto false generalità di un calciatore gravato da squalifica in occasione della gara Aieta – Mondicino del 17.03.2013, valevole per il Campionato di 2’ categoria s.s 2012 – 2013, nonché a titolo di responsabilità diretta ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’ad. 1, comma 5, C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di : DE FRANCO IVAN, (matr. 2.019.971) calciatore tesserato per la Società A.S.D. Aieta; DE FRANCO PASQUALE, (matr. 2.019.787) calciatore nonché Presidente della società società A. S. D. Aieta; CARLOMAGNO LUIGI, Vice—Presidente della società A. S. D. Aieta; società A. S. D. AIETA; per rispondere: - il sig. De Franco Ivan, calciatore della A.S.D. Aieta, della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito e/o comunque di fatto non impedito che altro tesserato (per giunta squalificato) partecipasse ad una gara di campionato utilizzando le proprie generalità, così come descritto nella parte motiva; - il sig. De Franco Pasquale, calciatore nonché Presidente della A.S.D. Aieta, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni di sanzioni sportive, per aver disputato la gara Aieta - Mendicino, disputata in data 17/03/2013 e valevole per il Campionato di 2’ Categoria, Girone B nelle file della società A.S.D. Aieta sebbene gravato di un turno di squalifica mai effettivamente scontato, scendendo in campo con le generalità del Sig. Ivan de Franco al fine di eludere tale sanzione, così come descritto nella parte motiva; il sig. Carlomagno Luigi, Vice Presidente della A.S.D. Aieta, qualificatosi quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A. S. D. Aieta in occasione della gara tra A.S.D. Aieta e la A.S.D. Mondicino 1969 del 17/03/2013 valevole per il Campionato di 2A categoria. Gir. B, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni delle sanzioni sportive, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro in occasione della partita sopra indicata una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano regolarmente alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, così consentendo che il calciatore De Franco Pasquale partecipasse alla stessa partita sotto le false generalità di Ivan De Franco così permettendogli di eludere il turno di squalifica già comminatogli ed ancora da scontare, così come descritto nella parte motiva; la società A.S.D. Aieta, per aver beneficiato della partecipazione sotto false generalità di un calciatore gravato da squalifica in occasione della gara Aieta - Mondicino del 17.03.2013, valevole per il Campionato di 2’ categoria s.s 2012 - 2013, nonché a titolo di responsabilità diretta ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'ad. 1, comma 5, C.G.S. IL DEFERIMENTO Con nota 8690/1200 pf 12 13 AA/ac del 26 giugno 2013, il Sostituto Procuratore Federale, esaminata la nota del 09.05.2013 trasmessa, unitamente all'allegata documentazione, dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria ed acquisita da questa Procura in data 16.05.2013 con prot. n. 7407, nota nella quale la Segreteria della predetta CDT segnala allo scrivente Ufficio il C. U. n. 152 dell'8.05.2013 nonché gli atti allo stesso antecedenti e prodromici: nello specifico la CDT trasmette il reclamo n.124 presentato dalla ASD Mendicino 1969 avverso il deliberato del G.S.T. della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 30 dell'11.04.2013 che aveva rigettato il ricorso proposto dal Mendicino 1969 omologando di fatto il risultato della gara tra Aieta e Mendicino, disputata in data 17/03/2013 e valevole per il Campionato di 2' Categoria, Girone B; rilevato, nello specifico, che la Commissione Disciplinare Territoriale ha determinato in relazione alla gara Aieta - Mendicino 1969 del 17.03.2013, valevole per il Campionato di 2’Categoria, Girone B, s.s. 2012 - 2013 e terminata con il risultato di 1 - 0, contestualmente infliggendo alla Società A. S. D. Aieta la sanzione della punizione sportiva di perdita a “tavolino" della gara con il risultato di 0 - 3: ciò a seguito dell'utilizzo irregolare - nelle file della Società A. S. D. Aieta (Matricola Federale n. 934844) - del calciatore De Franco Pasquale (nato 8.11.1979 - Matricola Federale 2.019.971), schierato nella predetta gara oggetto del procedimento benché gravato da turno di squalifica sotto il falso nome di De Franco Ivan (nato il 19.10.1987 - Matricola Federale 2.019.787); rilevato che, dall'esame della suddetta documentazione e di quella successivamente acquisita nonché, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal sig. Balbino Alfredo, Direttore di Gara dell'incontro in oggetto il quale - in sede di audizione dinanzi alla C.D.T. c/o il C.R. Calabria - a seguito di esibizione di apposita documentazione fotografica, testualmente tra le altre cose dichiarava: .” voglio ribadire che sono assolutamente certo che il calciatore che ha preso parte alla gara è lo stesso che dalla tessera federale e dalle foto mostratemi corrisponde al nome di De Franco Pasquale", è emerso che il calciatore/capitano De Franco Pasquale - in occasione della predetta partita già oggetto di giudicato da parte della competente C.D.T. - è stato effettivamente impiegato irregolarmente - ed in ogni caso sotto il falso nome di De Franco lvan - dalla società A.S.D. Aieta, malgrado in quel momento pendesse a suo carico una giornata di squalifica (per recidiva in ammonizione - IV infrazione) inflittagli a seguito della gara con il Brutium Cosenza del 10.03.2013; rilevato ed accertato quindi, come si evince sempre dalla documentazione in atti, che il calciatore De Franco Pasquale - sotto il falso nominativo di De Franco Ivan - prendeva effettivamente parte nelle file della A.S.D. Aieta alla gara disputata contro la A.S.D. Mendicino 1969 del 17.03.2013; rilevato infine che, nella predetta distinta di gara, la specifica dichiarazione di regolare partecipazione dei giocatori impiegati dalla A.S.D. Aìeta risulta firmata dal sig. Carlomagno Luigi, qualificatosi in occasione della gara predetta quale Dirigente Accompagnatore della A. S. D. Aieta; considerato che il sopramenzionato Dirigente Accompagnatore, con la sottoscrizione della lista gara richiamata, dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano regolarmente alle partite predette, sotto la responsabilità delle società di appartenenza ed in virtù delle norme federali vigenti; ritenuto che l'avvenuto, reiterato utilizzo irregolare del calciatore De Franco Pasquale, gravato da un turno di squalifica ed impiegato sotto il falso nome di De Franco Ivan, abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 22, comma 6, del C.G.S., ascrivibile sia al sig. De Franco Pasquale che al sig. De Franco lvan, calciatori attualmente tesserati per la società A. S. D. Aieta, ed il primo anche Presidente della stessa, nonché al sig. Carlomagno Luigi, Dirigente della A. S. D. Aieta; ritenuto altresì, che la società A.S.D. Aieta debba rispondere a titolo di responsabilità diretta nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per l'operato del proprio Presidente, dei propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Manolo Iengo; visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria; 1. De Franco Ivan, (matr. 2.019.971) calciatore tesserato per la Società A.S.D. Aieta, 2. De Franco Pasquale, (matr. 2.019.787) calciatore nonché Presidente della società società A. S. D. Aieta; 3. Carlomagno Luigi, Vice - Presidente della società A. S. D. Aieta; 4. la società A. S. D. Aieta; per rispondere: - il sig. De Franco Ivan, calciatore della A.S.D. Aieta, della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito e/o comunque di fatto non impedito che altro tesserato (per giunta squalificato) partecipasse ad una gara di campionato utilizzando le proprie generalità, così come descritto nella parte motiva; - il sig. De Franco Pasquale, calciatore nonché Presidente della A.S.D. Aieta, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni di sanzioni sportive, per aver disputato la gara Aieta - Mendicino, del 17/03/2013 e valevole per il Campionato di 2’ Categoria, Girone B nelle file della società A.S.D. Aieta sebbene gravato di un turno di squalifica mai effettivamente scontato, scendendo in campo con le generalità del Sig. Ivan De Franco al fine di eludere tale sanzione, così come descritto nella parte motiva; - il sig. Carlomagno Luigi, Vice Presidente della A.S.D. Aieta, qualificatosi quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A. S. D. Aieta in occasione della gara tra A.S.D. Aìeta e la A.S.D. Mondicino 1969 del 17/03/2013 valevole per il Campionato di 2’ categoria. Gir. B, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni delle sanzioni sportive, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro in occasione della partita sopra indicata una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano regolarmente alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, così consentendo che il calciatore De Franco Pasquale partecipasse alla stessa partita sotto le false generalità di Ivan De Franco così permettendogli di eludere il turno di squalifica già comminatogli ed ancora da scontare, così come descritto nella parte motiva; - la società A.S.D.Aieta, per aver beneficiato della partecipazione sotto false generalità di un calciatore gravato da squalifica in occasione della gara Aieta - Mendicino del 17.03.2013, valevole per il Campionato di 2’ categoria s.s. 2012 - 2013, nonché a titolo di responsabilità diretta ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'ad. 1, comma 5, C.G.S. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 ottobre 2013 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per i soggetti deferiti. Il sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: per De Franco Ivan, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Aieta, quattro mesi di squalifica; per De Franco Pasquale, calciatore nonché Presidente della società società A. S. D. Aieta,anni uno di inibizione; per il sig.Carlomagno Luigi, Vice - Presidente della società A. S. D. Aieta, mesi otto di inibizione; per la Società A. S. D. Aieta un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014 e l’ammenda di € 1.500,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato, per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta, limitatamente a De Franco Pasquale, Carlomagno Luigi e la Società ASD Aieta. Non risulta, infatti, che De Franco Ivan fosse a conoscenza che De Franco Pasquale si fosse sostituito a lui per prendere parte alla gara del 17/3/2013, pur non avendone titolo, né in altro modo risulta alcuna partecipazione al commesso illecito sportivo. Quanto alle pene da irrogare, ritiene la Commissione che esse debbono formularsi in ragione della particolare qualità dei soggetti coinvolti, i quali rivestivano la doppia qualifica di calciatori e dirigenti della Società ASD Aieta, e secondo giustizia. P.Q.M. proscioglie DE FRANCO Ivan dall’addebito ascrittogli; irroga a DE FRANCO Pasquale la pena dell’inibizione di mesi OTTO e quindi fino al 23 GIUGNO 2014; irroga CARLOMAGNO Luigi la pena dell’inibizione per mesi SEI quindi fino al 23 APRILE 2014; irroga alla Società A.S.D. AIETA la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e di UN PUNTO di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014.
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