COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.4 del Signor LAROSA Daniele (tesserato società Prasar) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.4 del Signor LAROSA Daniele (tesserato società Prasar) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -letti gli atti ufficiali e il reclamo; -sentito il reclamante, che ammette di aver protestato e imprecato, ma nega di aver mai utilizzato toni offensivi o minacciosi nei confronti dell'arbitro; ritenuto che gli atti ufficiali costituiscono prova privilegiata e fanno piena prova circa il comportamento del tesserato, e che nella specie non sussistono gli estremi per poter confutare quanto attestato in essi; In merito alla sanzione come sopra inflitta dal primo giudice può essere rimodulata in relazione ai fatti accertati; P.Q.M. riduce la qualifica inflitta al calciatore LAROSA Daniele a QUATTRO gare e dispone restituirsi la tassa.
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