COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.5 del Signor NUCERA Moreno (tesserato Società A.C.D. Condofuri) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.5 del Signor NUCERA Moreno (tesserato Società A.C.D. Condofuri)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
-letti gli atti ufficiali e il reclamo;
RILEVA
Quale unico motivo di reclamo viene invocato un presunto errore arbitrale e/o scambio di persona, laddove nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che il calciatore espulso offendeva e minacciava l'arbitro “nell'abbandonare la panchina”, mentre in realtà il calciatore n.2 della società Cordofuri, Nucera Moreno veniva espulso dal campo e non dalla panchina.
Ed invero, il supplemento di rapporto chiarisce che il sig.Nucera veniva espulso dal campo di gioco al 45° del 2° T., senza fare alcun riferimento ad un allontanamento dalla panchina.
Trattasi pertanto di un refuso contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe dovuto scrivere “nell'abbandonare il campo”, anziché “nell'abbandonare la panchina”, che è comunque sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione.
Rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice può essere ridotta, valutata la natura e l’entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
riduce la qualifica inflitta al calciatore NUCERA Moreno a QUATTRO gare e dispone restituirsi la tassa.
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