COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 109 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. LIOI ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. MARIA ROSA): ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 23, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO SETTORE ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA; A CARICO DEL SIG. PASTORE ALBERTO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.C. MARIA ROSA): ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 23, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO SETTORE ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C. MARIA ROSA: ART. 4, COMMI 1 E 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T.,

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 109 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. LIOI ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. MARIA ROSA): ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 23, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO SETTORE ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA; A CARICO DEL SIG. PASTORE ALBERTO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.C. MARIA ROSA): ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 23, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO SETTORE ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C. MARIA ROSA: ART. 4, COMMI 1 E 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione dell’11 luglio 2013, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 3 aprile 2012, protocollo 6968/533, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 7 ottobre 2013 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto, Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente notificate), ha ritenuto provata la colpevolezza, relativa alle seguenti, acclarate circostanze: quanto al calciatore Lioi Antonio, per aver disputato, in posizione irregolare, una gara ufficiale del Campionato Allievi Regionali – Fascia B, a favore della società Maria Rosa, senza averne titolo perché fuori limite di età e per aver alterato il documento federale relativo al tesseramento; quanto al sig. Pastore Alberto, per aver sottoscritto – con ciò attestando la regolarità della posizione del nominato calciatore, che, viceversa, versava in posizione irregolare – la relativa distinta di gara, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale; quanto alla società Maria Rosa, la sua posizione è stata esaminata in ragione del principio della responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta ai propri tesserati. Tanto premesso, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del calciatore Lioi Antonio, la sanzione della squalifica per mesi due; a carico del sig. Pastore Alberto, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico della società A.C. Maria Rosa, un punto di penalizzazione, nonché l'ammenda di euro 1.500,00. Nel merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, il deferimento sia fondato e motivato, come di seguito specificato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T., preso atto delle richieste della Procura Federale, delibera le seguenti sanzioni: mesi due di squalifica a carico del calciatore Lioi Antonio; a carico del dirigente, sig. Pastore Alberto, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico della società A.C. Maria Rosa, in rapporto all’infrazione e tenuto doverosamente conto della categoria d’appartenenza (società di puro Settore Giovanile e Scolastico), oltre al punto di penalizzazione, l’ammenda di euro 500.00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Lioi Antonio, la sanzione della squalifica per mesi due; a carico del sig. Pastore Alberto, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico della società A.C. Maria Rosa, un punto di penalizzazione nel Campionato della prima squadra, stagione sportiva 2013/2014, nonché l'ammenda di euro 500,00.
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