COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 113 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ROMANO GAETANO (CALCIATORE): ARTT. 1, COMMA 3, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GRECO FRANCESCO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAVOIA 1908): ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 34, DEL REGOLAMENTO L.N.D. ED ART. 61 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. PRIMASSO VITO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. VIRTUS CARANO A,S,D,): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAVOIA 1908: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA – SOCIETÀ S.S. VIRTUS CARANO A.S.D.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 113 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ROMANO GAETANO (CALCIATORE): ARTT. 1, COMMA 3, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GRECO FRANCESCO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAVOIA 1908): ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 34, DEL REGOLAMENTO L.N.D. ED ART. 61 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. PRIMASSO VITO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. VIRTUS CARANO A,S,D,): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAVOIA 1908: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA - SOCIETÀ S.S. VIRTUS CARANO A.S.D.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 17 luglio 2013, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 21 giugno 2012, protocollo 9283/685, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 14 ottobre 2013 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto, Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postale risultate regolarmente notificate), ha ritenuto provata la colpevolezza, relativa alle seguenti, acclarate circostanze: quanto al calciatore Romano Gaetano, per aver disputato, nella stagione sportiva 2011/2012, in posizione irregolare, una gara ufficiale, a favore della società Savoia 1908, valevole per il Campionato di Eccellenza Regionale, senza averne titolo perché, all’atto, risultava tesserato per altra società, ed inoltre per aver, benché convocato formalmente dal Collaboratore della Procura Federale, disertato la relativa audizione, senza alcuna giustificazione; quanto al sig. Greco Francesco, per aver sottoscritto – con ciò attestando la regolarità della posizione del nominato calciatore, che, viceversa, versava in posizione irregolare – la relativa distinta di gara, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale; quanto al sig. Primasso Vito, per aver, benché convocato formalmente dal Collaboratore della Procura Federale, disertato la relativa audizione, senza alcuna giustificazione; quanto alla società Savoia 1908, essa è stata chiamata in causa a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta ai propri tesserati; quanto alla società Virtus Carano, essa deve rispondere a titolo di responsabilità diretta, per gli addebiti ascritti al proprio presidente. Tanto premesso, il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: a carico del calciatore Romano Gaetano, la sanzione della squalifica per mesi tre; a carico del sig. Greco Francesco, dirigente accompagnatore ufficiale della società Savoia 1908, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; a carico del sig. Primasso Vito, presidente della società Virtus Carano, la sanzione dell’inibizione per mesi uno; a carico della società Savoia 1908, l'ammenda di euro 1.000,00; a carico della società Virtus Carano, l’ammenda di euro 500.00. Nel merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, il deferimento sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T., nel ritenere, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, determina le corrispondenti sanzioni come segue, tenuto conto dello svolgimento dei fatti, di cui alla vicenda in esame: a carico del sig. Romano Gaetano, la squalifica per mesi uno; a carico del sig. Greco Francesco, l’inibizione per mesi uno; a carico del sig. Primasso Vito, l’inibizione per mesi tre; a carico della società Savoia 1908, l’ammenda di euro 500,00; a carico della società Virtus Carano, l’ammenda di euro 500,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Romano Gaetano, la sanzione della squalifica per mesi uno; a carico del sig. Greco Francesco, la sanzione dell’inibizione per mesi uno; a carico del sig. Primasso Vito, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; a carico della società Savoia 1908, l'ammenda di euro 500,00; a carico della società Virtus Carano, l’ammenda di euro 500.00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it