COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 114. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FEDERICI MIRKO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART. 1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6, ULTIMA PARTE ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LEPORE COSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART. 1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6, ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 61, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D, MALEVENTUM: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 114. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FEDERICI MIRKO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART. 1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6, ULTIMA PARTE ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LEPORE COSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART. 1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6, ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 61, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D, MALEVENTUM: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 19 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 8 agosto 2012, prot. 827/1569, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 21 ottobre 2013 sono presenti la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché i deferiti rappresentati e difesi, con delega in atti, dall’assistente legale. Preliminarmente, questa C.D.T. dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, della richiesta di rinvio per la trattazione, affinché possano munirsi della dichiarazione di responsabilità, da parte dei deferiti, per l’applicazione dell’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della richiesta, acconsente al rinvio. Questa Commissione, a sua volta, nel condividere il parere favorevole della Procura Federale, giudica, al fine di consentire ai deferiti di presenziare al dibattito, di rinviare la trattazione del procedimento in esame alla riunione del 2 dicembre 2013, alle ore 16.00 (a seguire). Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza, ai deferiti, per cui DISPONE il rinvio alla seduta del 2.12.2013, alle ore 16,00 (a seguire), per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale comunicazione alle parti.
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