COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 25.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. PEGASO A.S.D.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 25.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. PEGASO A.S.D. Il Vice Procuratore Federale, delegati il Sostituto procuratore federale Dott. Stefano Laporta ed i Collaboratori Dott. Angelo Moracci e Dott. Felice Addonizio in ordine alla nota del 20.3.13, con la quale il Giudice Sportivo del CR Lazio ha trasmesso, per le opportune valutazioni, copia del referto della gara ASD Tirreno – ASD Futbol Montesacro, disputata il 17.3.13 e valida per il campionato di II categoria; Visto che, nel predetto referto alla voce; “comportamento del pubblico” si legge: “tra il primo ed il secondo tempo un gruppo di persone che ho potuto individuare come atleti della società Pegaso, viste le divise con i colori sociali, e per loro stessa dichiarazione, insultava e minacciava dal cancello di accesso degli spogliatoi calciatori della società Futbol Montesacro”; Considerato che l’esame della documentazione e l’attività d’indagine espletata hanno consentito di ricostruire la vicenda, così come innanzi descritta; Rilevato che, durante l’audizione innanzi ai collaboratori della Procura incaricati dell’attività d’indagine, l’arbitro della gara sig. Pier Fortunato Bottan della sezione AIA di Roma 1, ha confermato quanto scritto nel rapporto di gara, specificando che, nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, alcuni spettatori, uno dei quali indossava una tuta recante una scritta semicircolare “ASD Pegaso”, si sono accostati al cancello degli spogliatoi profferendo frasi ingiuriose nei confronti dei calciatori e tesserati della squadra Futbol Montesacro e, mentre il capitano di questa squadra invitava i compagni a non reagire, ascoltava la seguente frase proveniente da una persona nel gruppo: “Vi siete comprati anche quest’arbitro”, dichiarando infine di non conoscere alcun atleta di quella società. Visto che, durante l’audizione, il sig. Fausto Conti, Vice Presidente della ASD Pol. Tirreno, confermava che durante ed alla fine del primo tempo alcuni spettatori rivolgevano insulti nei confronti dei calciatori della ASD Futbol Montesacro, ma afferma si trattasse dei “soliti insulti” che normalmente si sentono in queste partite senza particolari accenni ingiuriosi o minacciosi; faceva però notare a fine gara al direttore di gara la circostanza che non si trattasse di tifosi riconducibili alla propria società, circostanza che l’arbitro confermava poi, come visto, nel referto di gara; Visto che, durante l’audizione, la sig.ra Filacchione Sabina, tesserata nella corrente stagione sportiva come Dirigente con l’ASD Futbol Montesacro, e Dirigente accompagnatore in occasione della gara de qua, ha confermato che durante quella partita aveva ascoltato alcuni insulti provenienti dalla tribuna collocata di fronte alle panchine e, alla fine del primo tempo, mentre rientrava negli spogliatoi accanto al proprio tesserato Di Lernia Davide, nell’occasione assistente di parte, veniva pesantemente apostrofata da tre persone che il Di Lernia asseriva essere tesserate con la ASD Pegaso, riconoscendole come tali in quanto ci aveva giocato contro; insulti che continuavano anche a fine gara dal tenore: “Voi siete i soliti raccomandati”, ciò in quanto da un lato la signora Filacchione lavora presso la FIGC e per la squadra ASD Futbol Montesacro gioca il tesserato Valentini Giovanni, figlio dell’attuale Direttore Generale della Federazione, dall’altro nei mesi precedenti una decisione di un organo di giustizia sportiva aveva risolto una controversia tra la ASD Pegaso e la ASD Futbol Montesacro in favore di quest’ultima, circostanza questa che, a detta della Filacchione, poteva avere determinato l’atteggiamento ingiurioso delle persone di cui sopra; Visto che, durante l’audizione, il sig. Berdini Emiliano, Vice Presidente e calciatore della ASD Futbol Montesacro nella corrente stagione sportiva, ha confermato quanto asserito dalla signora Filacchione, specificando il tenore degli insulti rivolti contro quest’ultima, dichiarando di essere certo che si trattasse di tesserati della ASD Pegaso in quanto indossavano la tuta della società, da lui conosciuta in quanto si tratta di squadra militante nello stesso girone; Visto che, durante l’audizione, il sig. Davide Di Lernia, tesserato come calciatore nella corrente stagione sportiva con la ASD Futbol Montesacro, che nella gara in questione svolgeva la funzione di assistente arbitrale di parte, confermava quanto detto dai tesserati Filacchione e Berdini, ha dichiarato di avere sentito l’arbitro chiedere a queste persone se fossero tesserati della Pegaso, ricevendo una risposta affermativa ed ha ammesso di essere certo si trattasse di tesserati per la ASD Pegaso, in quanto ci aveva giocato contro, anche se non è stato in grado di indicarne alcuno e neanche di riconoscerli ad una successiva esibizione di documenti fotografici, esibizione avvenuto in quanto il Di Lernia aveva affermato di ricordare bene che uno dei soggetti in questione era completamente calvo, sicchè gli sono state esibite le foto dei tesserati di quella società completamente privi di capelli, affermando infine che tale comportamento da parte degli stessi soggetti si ripeteva da tre, quattro partite con epiteti rivolti in particolare nei confronti dei tesserati Filacchione e Valentini per le ragioni sopra esposte; Considerato dunque che quanto emerso dalle audizioni e l’esame della documentazione consente la ricostruzione dei fatti, ma non l’individuazione dei responsabili, in quanto né l’arbitro, né alcuno dei soggetti auditi è stato in grado di riconoscerli; Rilevato dunque, in virtù di quanto sopra esposto che, pur non potendosi procedere all’identificazione dei soggetti responsabili di quanto accaduto, appare certo che possano comunque essere ricondotti all’ASD Pegaso; decisiva, a tale riguardo, la asserita e concorde circostanza che i responsabili indossavano tute con il logo di quella società; Considerati dunque i profili di responsabilità disciplinare ascrivibili all’ASD Pegaso ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e dell’articolo 14, comma 1 del CGS, per la condotta violenta tenuta dai propri sostenitori in occasione della gara tra ASD Pol. Tirreno e ASD Futbol Montesacro disputata il 17.3.13 e valevole per il campionato di II categoria, per avere, tra il primo e il secondo tempo, dal cancello vicino agli spogliatoi, insultato e minacciato con parole, atteggiamenti e comportamenti offensivi e volgari giocatori e dirigenti della Pol. ASD Futbol Montesacro; Vista la proposta del Sostituto procuratore federale Dott. Stefano Laporta; visto l’art. 32, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – F.I.G.C. la ASD Pegaso F.C. ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e dell’articolo 14, comma 1 del CGS, per la condotta violenta tenuta dai propri sostenitori in occasione della gara tra ASD Pol. Tirreno e ASD Futbol Montesacro disputata il 17.3.13 e valevole per il campionato di II categoria, per avere, tra il primo e il secondo tempo, dal cancello vicino agli spogliatoi, insultato e minacciato con parole, atteggiamenti e comportamenti offensivi e volgari giocatori e dirigenti della Pol. ASD Futbol Montesacro. Convocati regolarmente i deferiti per la riunione del 10 ottobre 2013, alle ore 15,15, per la Procura è presente l’Avv. Luca Sanzi. Per la Società deferita è presente il Sig. SCHETTINO ANDREA, il quale oltre a riportarsi alla memoria in atti, fa rilevare quello che ritiene sia un referto e un comportamento dell’arbitro certamente anomalo per il contenuto del referto e ritiene, a suo dire, che tale comportamento sia stato influenzato da pressioni certamente ricevute da componenti della squadra avversaria. Respinge decisamente ogni addebito anche sotto il profilo di eventuali semplici sostenitori e/o simpatizzanti della PEGASO medesima. La Procura si riporta all’atto di deferimento contesta le controdeduzioni della Società precisando che il deferimento riguarda i sostenitori e non i tesserati. La Procura, pertanto, conclude con l’affermazione di responsabilità per la Società deferita ASD Pegaso F.C. chiedendo ci comminare alla stessa società l’ammenda di € 500,00 (cinquecentoeuro//00). Tutto ciò premesso, questa Commissione, vagliati tutti gli elementi raccolti e le odierne risultanze, tenuto conto di alcune incertezze sull’andamento dei fatti evidenziati dalla stessa accurata ed approfondita istruttoria svolta dalla Procura Federale Per questi motivi DELIBERA di comminare l’ammenda di Euro 200,00 (duecentoeuro//00) alla società ASD PEGASO F.C. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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