COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 25.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE PUCELLO MAURO (TESS. SOC. SEMPREVISA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 55 DEL 2.10.2013 (Gara: VIS AURELIA – SEMPREVISA del 29.9.2013 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 25.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE PUCELLO MAURO (TESS. SOC. SEMPREVISA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 55 DEL 2.10.2013 (Gara: VIS AURELIA – SEMPREVISA del 29.9.2013 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe con cui il calciatore a margine, contesta gli addebiti mossigli, in quanto al termine dell’incontro, non sarebbe stato presente nella zona delgi spogliatoi; esaminati gli atti ufficiali dai quali si rileva, per contro, che l’interessato, espulso per espressione offensiva all’arbitro, a fine gara si è ripetuto in tale comportamento; tenuto conto che in caso di contraddizione prevale il contenuto del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35 C.G.S.; avuto riguardo della congruità della conseguente sanzione per cui le doglianze del PUCELLO appaiono prive di fondamento; questa Commissione Disciplinare ha ritenuto di respingere il reclamo come anticipanto sul C.U. n. 63 dell’11.10.2013.
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