COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società US BUSTESE Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 22.09.2013 tra Arconatese / US Bustese C.U. n. 20 del CRL datato 26.09.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società US BUSTESE Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 22.09.2013 tra Arconatese / US Bustese C.U. n. 20 del CRL datato 26.09.2013 La società US BUSTESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale ha comminato al calciatore MUZZUPAPPA Mattia per 10 gare, lamentando che la squalifica è eccessiva in relazione al comportamento tenuto dal calciatore. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini. Dal rapporto arbitrale emerge che il MUZZUPAPPA ha proferito nei confronti di un calciatore della squadra avversaria una frase discriminatoria. Considerato che ai sensi dell'Art. 11, comma II, CGS come modificato dal provvedimento FIGC pubblicato sul CU n. 189/A della FICG datato 4.8.2013, prevede quale sanzione minima per le frasi discriminatorie la squalifica di dieci gare, la decisione del GS deve ritenersi giusta sotto ogni profilo e merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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