COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società VILLAGUARDIA Camp. 2° Categoria Gir. H Gara del 29.09.2013 tra Bulgaro / Villaguardia C.U. n. 13 della delegazione di Como datato 03.10.2013.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società VILLAGUARDIA Camp. 2° Categoria Gir. H
Gara del 29.09.2013 tra Bulgaro / Villaguardia
C.U. n. 13 della delegazione di Como datato 03.10.2013.
La società VILLAGUARDIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica per tre gare a carico del giocatore MERLO Andrea e la squalifica fino al 28.10.2013 a carico dell’allenatore sig. COLOMBO Lorenzo, lamentando che entrambi non avrebbero mantenuto nei confronti del direttore di gara alcun comportamento offensivo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : quanto alla sanzione della squalifica per tre gare comminata al sig. MERLO Andrea, l’arbitro è preciso nel riportare fedelmente le parole e le espressioni rivolte da detto giocatore nei confronti dello stesso, le quali sono da qualificarsi offensive ed oltraggiose. Di talché la decisione del GS appare corretta, anche alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Commissione, e merita pertanto di essere confermata.
Quanto invece alla sanzione comminata all’allenatore, il reclamo relativamente alla medesima deve ritenersi inammissibile, in quanto proposta in violazione all’art. 45 comma 3 lett. B). Detta norma stabilisce infatti che non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti di squalifica per i tecnici fino ad un mese.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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