COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società AMOR SPORTIVA Camp. Juniores Reg. Calcio a 5 Gir. A Gara del 28.09.2013 tra GSD Videoton Crema C5 / Amor Sportiva C.U. n. 21 del CRL datato 03.10.2013.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società AMOR SPORTIVA Camp. Juniores Reg. Calcio a 5 Gir. A
Gara del 28.09.2013 tra GSD Videoton Crema C5 / Amor Sportiva
C.U. n. 21 del CRL datato 03.10.2013.
La società AMOR SPORTIVA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 02.04.2014 a carico del giocatore SUZZI Giorgio, lamentando che l’atto compiuto da detto giocatore sarebbe stata una semplice reazione alla decisione dell’arbitro, che non aveva l’intenzione di provocare alcuna conseguenza fisica al direttore di gara .
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : nel rapporto di gara – fonte primaria e privilegiata di prova – l’arbitro riporta che il giocatore SUZZI Giorgio gli ha lanciato il pallone, a seguito del fallo fischiato contro il medesimo, senza però specificare se abbia avuto conseguenze fisiche.
L’atto compiuto dal SUZZI, sia pur commesso in reazione alla decisione arbitrale, deve essere giudicato per la sua gravità e per tale ragione sanzionato.
Tuttavia, anche alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Commissione, la sanzione della squalifica deve essere lievemente mitigata.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
la sanzione della squalifica comminata a SUZZI Giorgio fino al 15.12.2013 e dispone l’accredito della tassa se già versata.
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