COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società ARIETE Camp. Allievi Prov. Gir. C Gara del 29.09.2013 tra Ariete / Esperia Calcio C.U. n. 12 della delegazione di Cremona datato 03.10.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società ARIETE Camp. Allievi Prov. Gir. C Gara del 29.09.2013 tra Ariete / Esperia Calcio C.U. n. 12 della delegazione di Cremona datato 03.10.2013. La società ARIETE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica per tre gare a carico del giocatore GOI Davide, lamentando la genericità della motivazione della decisione del Giudice di prime cure ed il fatto che il guanto non sarebbe stato lanciato verso il direttore di gara, bensì per terra, in segno di frustrazione per il goal subito e ha chiesto la riduzione ad una gara della sanzione comminata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : dal referto di gara – fonte primaria e privilegiata di prova – si evince che il calciatore GOI Davide ha rivolto all’arbitro “minacce” e ha lanciato verso lo stesso il guanto, senza tuttavia colpirlo. Orbene, sia pur qualificando come segno di stizza il lancio del guanto da parte di detto calciatore nei confronti del direttore di gara, è indubbia la genericità della descrizione dell’accaduto da parte dell’arbitro il quale non ha specificato l’atteggiamento tenuto dal calciatore ed in particolare le espressioni pronunciate. Per tale ragione, la motivazione addotta dalla reclamante merita di essere accolta, con la conseguenza che la sanzione comminata deve essere lievemente mitigata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE La sanzione della squalifica a carico del sig. GOI Davide a due giornate e dispone l’accredito della relativa tassa se già versata.
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