COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 24/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società AD CALCIO FEMMINILE VARESE Camp. Femm. Serie D Gir. A Gara del 15.09.2013 tra Ambrosiana Inter / AD Calcio Femminile Varese C.U. n. 20 del CRL datato 26.09.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 24/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società AD CALCIO FEMMINILE VARESE Camp. Femm. Serie D Gir. A Gara del 15.09.2013 tra Ambrosiana Inter / AD Calcio Femminile Varese C.U. n. 20 del CRL datato 26.09.2013 La società AD CALCIO FEMMINILE VARESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 ed inibito sino al 23.10.2013 il dirigente accompagnatore DORIZZI Gianluigi in quanto le sanzioni comminate sarebbero ingiuste, considerato che le calciatrici, BENOTTI Letizia, PETRUZZELLI Lidia e PETRUZZELLI Serena, erano, in possesso dei certificati di idoneità previsti dall’art. 34 NOIF, anche se mancava l’autorizzazione della FIGC a prendere parte alla gara la quale era stata richiesta. La Commissione Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, sentita la reclamante, rileva : ai sensi dell’art. 29 CGS, il Giudice Sportivo ha competenza a decidere le questioni inerenti alla regolarità delle gare e/o alla posizione irregolare dei calciatori su impulso di parte – mediante la proposizione del reclamo – oppure d’ufficio - sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara - ovvero qualora la irregolarità nonché la violazione delle norme federali emerge di tutta evidenza dal rapporto di gara o dai documenti ad esso equiparati. Considerato che, nel caso di specie, dalle risultanze dei documenti ufficiali di gara, non emerge la posizione irregolare delle tre calciatrici, BENOTTI Letizia, PETRUZZELLI Lidia e PETRUZZELLI Serena, per mancanza delle regolari autorizzazioni di cui all’art. 34 NOIF, si ritiene, in applicazione del disposto dell'Art. 29 del CGS, di ripristinare il risultato ottenuto sul terreno di giuoco. In ogni caso, si rimettono gli atti alla Procura Federale, per gli atti di sua competenza, in relazione a quanto segnalato dalla squadra avversaria, con il reclamo dichiarato inammissibile dal Giudice Sportivo circa la posizione non regolare delle tre calciatrici in violazione di quanto disposto dall'Art. 34 NOIF. Tanto premesso e ritenuto ACCOGLIE il reclamo proposto e per l’effetto ripristina il risultato ottenuto sul terreno di gioco di 1 – 5. Dispone l’accredito della relativa tassa se già versata.
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