COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 24/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società GORLAGO Camp. Allievi Prov. Gir. F Gara del 06.10.2013 tra Gorlago / Brusaporto C.U. n. 13 della delegazione di Bergamo datato 10.10.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 24/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società GORLAGO Camp. Allievi Prov. Gir. F Gara del 06.10.2013 tra Gorlago / Brusaporto C.U. n. 13 della delegazione di Bergamo datato 10.10.2013 La società GORLAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore CATTANEO Federico sino al 10.12.2013 - lamentando come l’atto posto in essere dal calciatore fosse un atto non violento ed involontario. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva: nel rapporto arbitrale - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova - viene dettagliatamente descritto l’accaduto ed emerge con chiarezza come il calciatore CATTANEO Federico al termine della gara abbia volontariamente e violentemente scagliato il pallone contro l’arbitro. Alla luce di detto grave comportamento, la squalifica comminata dal Giudice Sportivo merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it