COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla U.S. BIOGLIESE-VAL MOS avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 20 del 3/10/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara BIOGLIESE VAL MOS – STRESA SPORTIVA disputata il 29/09/13 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo proposto dalla U.S. BIOGLIESE-VAL MOS avverso le deliberazioni del Giudice
Sportivo contenute nel C.U. n° 20 del 3/10/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle
d’Aosta in riferimento alla gara BIOGLIESE VAL MOS – STRESA SPORTIVA disputata il
29/09/13 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone A
Con rituale e tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 8/10/13, la U.S.
BIOGLIESE VALMOS contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in base al rapporto
arbitrale relativo alla gara BIOGLIESE VAL MOS – STRESA SPORTIVA, disputata il 29/09/13
nell’ambito del Girone A del Campionato di Promozione, contenute nel C.U. N° 20 del 3/10/13 del
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta.
La società ricorrente sostiene che le decisioni assunte sono basate su una ricostruzione dei fatti
descritta in modo non veritiero o quanto meno esagerato dal direttore di gara e chiede:
1. che venga annullata o rimodulata l’entità dell’ammenda di € 800,00 con diffida inflitta alla
società;
2. che venga annullata la inibizione a svolgere ogni attività fino al 25/10/2013 inflitta al
Presidente GIORDANO Salvatore;
3. che venga annullata o, in via incidentale, mitigata la squalifica fino all’1/11/2013 comminata
all’allenatore PERITORE Pier Luca.
Occorre preliminarmente premettere che, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. b), il provvedimento di
inibizione inflitto al Presidente e la squalifica comminata all’allenatore sono sanzioni non
impugnabili, in quanto limitate ad un periodo inferiore al mese.
Per quanto si riferisce alla ammenda con diffida, prevista per la società ricorrente, la stessa
sviluppa delle considerazioni in parte condivisibili, in particolare quando contesta che il lancio
dell’ombrello, cui fa cenno il direttore di gara, sia da attribuire senza ombra di dubbio ad un tifoso
locale. Per ammissione dello stesso arbitro l’oggetto, non superando la recinzione, non raggiungeva
il terreno di gioco e non colpiva nessuno.
La società fa rilevare che le contestazioni e le minacce proferite dal pubblico nei confronti della
terna arbitrale, ancorché non sicuramente riconducibili alla propria tifoseria, si sono sempre
mantenute nei limiti di esternazioni verbali senza mai trascendere in episodi di violenza e, per
quanto attiene l’episodio avvenuto al termine della gara, il pronto intervento di un dirigente, come
riferito anche dall’arbitro, ha impedito che un soggetto non identificato riuscisse ad avvicinarsi alla
terna arbitrale.
Per l’ultimo episodio riferito dal direttore di gara e cioè il lancio di un oggetto, forse una pietra, che
ha colpito il tettuccio dell’auto su cui si trovava la terna arbitrale, la società reclamante smentisce
nel modo più assoluto che sia da addebitare a propri tifosi. Nel supplemento di rapporto l’arbitro
riferisce che, anche se non ha potuto notare la provenienza del lancio, al momento dello stesso,
vicino all’uscita, sostava un gruppo di giocatori e tifosi locali.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
•rilevato preliminarmente che il ricorso deve ritenersi inammissibile nella parte che riguarda
l’inibizione del Presidente e la squalifica dell’allenatore per il disposto dell’art. 45, comma 3,
lett. b) del C.G.S.;
•ritenuto, invece, che il reclamo proposto avverso la sanzione dell’ammenda può ritenersi
fondato, non tanto in riferimento alle motivazioni, quanto limitatamente alla congruità della
stessa, facendo riferimento ad analoghi casi già sottoposti al vaglio di questo organo
giudicante;
DELIBERA
1. di confermare l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 15/10/2013 inflitta al Presidente
GIORDANO Salvatore;
2. di confermare la squalifica fino all’1/11/2013 inflitta all’allenatore PERITORE Pier Luca;
3. di ridurre l’entità dell’ammenda comminata nei confronti della società BIOGLIESE - VAL
MOS nella più equa e contenuta misura di € 400,00;
4. di revocare la misura aggiuntiva della diffida prevista per la stessa società;
5. di nulla disporre in merito alla tassa reclamo che non risulta versata all’atto della
proposizione del ricorso.
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