COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società FELIZZANOLIMPIA USD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 20 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 3.10.2013 in riferimento alla gara FELIZZANOLIMPIA – SILVANESE del 29.9.2013 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone H
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della Società FELIZZANOLIMPIA USD avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 20 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del
3.10.2013 in riferimento alla gara FELIZZANOLIMPIA – SILVANESE del 29.9.2013 valida per il
Campionato di Prima categoria – Girone H
Con il ricorso in oggetto la Società FELIZZANOLIMPIA censura la sanzione inflitta dal Giudice
Sportivo al proprio giocatore RAMPONELLI Mattia (squalifica sino al 28.2.2014), chiedendone la
riduzione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio
tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non
si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso
descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di
giustizia sportiva.
Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse
non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro,
preciso e circostanziato.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso.
Pone a carico della reclamante la tassa di reclamo che non risulta versata.
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