COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 24.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di: SIGNORINI Pierangelo, dirigente della Società SSD Stresa Sportiva, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 1 e 4 delle N.O.I.F., per essersi tesserato per altra società pur avendo, nella stessa stagione sportiva, precedentemente sottoscritto quale socio fondatore lo statuto di diversa società sportiva, assumendone così la qualifica di dirigente Società SDD STRESA SPORTIVA per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per la violazione commessa dal proprio tesserato

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 24.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di: SIGNORINI Pierangelo, dirigente della Società SSD Stresa Sportiva, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 1 e 4 delle N.O.I.F., per essersi tesserato per altra società pur avendo, nella stessa stagione sportiva, precedentemente sottoscritto quale socio fondatore lo statuto di diversa società sportiva, assumendone così la qualifica di dirigente Società SDD STRESA SPORTIVA per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per la violazione commessa dal proprio tesserato FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 08.07.2013, la Procura Federale, a seguito di segnalazione avanzata dalla Società Team Borromeo Borgomanero VCO concernente la posizione del proprio dirigente signor Pierangelo Signorini, deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate. In particolare, dalla documentazione trasmessa emerge che il signor Signorini risulti tesserato per la società SSD Stresa Sportiva in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale. Circostanza comprovata dal modulo di censimento della medesima società nonché dai tabulati afferenti le posizioni dirigenziali dei tesserati delle società affiliate alla LND. L’istruttoria ha messo in luce altresì come durante la gara SSD Stresa Sportiva – ASD Città di Baveno (campionato giovanissimi fascia B) disputatasi in data 23.09.2012, il signor Signorini sedesse sulla panchina della società SDD Stresa Sportiva quale dirigente responsabile della società medesima. Sotto altro versante, è emerso come il medesimo dirigente Signorini risulti indicato nel modulo di censimento depositato, per la medesima stagione 2012-2013, da altra società, la ASD Team Borromeo Borgomanero VCO, sempre quale dirigente accompagnatore, responsabile giovanissimi fascia B della medesima società. Anche la qualifica dirigenziale del Signorini presso quest’ultima società emerge in via documentale, essendo riportata nei sopra richiamati tabulati afferenti le posizioni dirigenziali dei tesserati delle società affiliate alla LND (ancorché con erronea indicazione, che ritiene questa Commissione priva di effettiva incidenza, della data di nascita e del codice fiscale e con l’indicazione dell’iter di registrazione “da ratificare”). Soprattutto, è stato acquisito l’atto costitutivo della società, la ASD Team Borromeo Borgomanero VCO, redatto in data 21.06.2012 e nel quale il Signorini appare quale sottoscrittore e socio fondatore. All’udienza del 18.10.2013, avanti alla Commissione Disciplinare, non compariva né il Signorini né dirigente alcuno della società deferita, ancorché ritualmente citati. La Procura Federale, previa illustrazione dei fatti, ritenendo la causa matura per la decisione, concludeva richiedendo applicarsi le seguenti sanzioni: - mesi sei di inibizione a carico del signor SIGNORINI Pierangelo; - euro 300 di ammenda a carico della società SDD Stresa Sportiva. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene sussistenti le responsabilità in capo ai soggetti deferiti nonché corretta la qualificazione delle condotte avanzate dalla Procura Federale. Merita invece un contenimento la sanzione proposta in capo alla società. Gli atti di causa evidenziano la corretta impostazione seguita dalla Procura Federale che trova pertanto in questa sede una piena condivisione. Decisiva appare la sottoscrizione quale socio fondatore, da parte del Signorini, dell’atto costitutivo della società ASD Team Borromeo Borgomanero VCO. Tale sottoscrizione, peraltro apposta in prossimità dell’inizio della stagione sportiva, comporta, in capo al Signorini, l’attribuzione della qualifica di dirigente della società medesima. E tale circostanza consente di superare il fatto che il Signorini non abbia personalmente sottoscritto la scheda di censimento relativa alla società ASD Team Borromeo Borgomanero VCO, scheda sottoscritta unicamente dal presidente. L’attribuzione della qualifica dirigenziale vietava il successivo tesseramento per altra società, in forza del disposto di cui all’art. 21 commi 1 e 4 delle N.O.I.F.. Il Signorini, una volta a conoscenza della contestazione mossa dalla Procura Federale, si è giustificato affermando di aver tempestivamente provveduto ad informare verbalmente i soci fondatori della neo istituita società del fatto che non avrebbe proseguito la sua collaborazione nella stagione sportiva 2012/2013. Trattasi di linea di difesa che ha trovato una prima smentita da parte dei dirigenti della ASD Team Borromeo Borgomanero VCO che hanno invece riferito come il Signorini si sia di fatto improvvisamente allontanato prima dell’inizio della stagione sportiva 2012/2013, senza aver comunicato alcunché al riguardo. Sul punto esaustiva e significativa appare la dichiarazione resa dal signor Davide Frigerio, vice presidente della società. Del resto, non può avere efficacia alcuna la spiegazione fornita dal soggetto deferito ove solo si osservi che lo stesso avrebbe dovuto necessariamente formalizzare le proprie dimissioni da socio al fine di potersi ritualmente tesserare per altra società. Il comportamento del dirigente assume pertanto rilevanza sotto il profilo della responsabilità disciplinare. Corretta altresì la contestazione, a titolo di responsabilità oggettiva stante il disposto dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., in capo alla società di attuale appartenenza del soggetto deferito ovvero la SSD Stresa Sportiva. Le peculiarità della condotta e le circostanze concrete che hanno consentito l’indebito tesseramento consentono, peraltro, di contenere la sanzione nei confronti della società deferita. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, infligge a SIGNORINI Pierangelo la sanzione di mesi sei di inibizione; infligge alla Società SDD Stresa Sportiva la sanzione di euro 100 di ammenda.
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