COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 24.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società A.S.D. CHISOLA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 20 del 3.10.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara FOSSANO – CHISOLA disputata in data 22.9.2013, Campionato di Eccellenza Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 24.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società A.S.D. CHISOLA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 20 del 3.10.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara FOSSANO - CHISOLA disputata in data 22.9.2013, Campionato di Eccellenza Girone B Con ricorso inviato in data 5.10.2013, la Società A.S.D. CHISOLA CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo proposto dal FOSSANO, ha dichiarato l’irregolarità della gara indicata in oggetto indicata disponendone la ripetizione e ne chiede l’annullamento con conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo. La Società ricorrente sostiene che il breve lasso di tempo intercorso tra il momento in cui il giocatore BORIN Davide ha collezionato la seconda ammonizione e la presa di coscienza da parte dell’arbitro del proprio errore, con conseguente espulsione del giocatore, non ha avuto alcuna incidenza sull’esito della gara atteso che nei due minuti di gioco non è accaduto alcun fatto saliente, il risultato finale era già maturato prima dei fatti ed al termine del secondo tempo è stato effettuato un recupero di cinque minuti “…dettato anche dalla situazione venutasi a creare”. Nella seduta del 18.10.2013, veniva sentito il Presidente del CHISOLA sig. ATZORI Luca, accompagnato dal dirigente sig. CALCIA Luigi presente alla gara ed in grado di riferire che, dopo la seconda ammonizione a carico del BORIN, la Società avversaria batteva un calcio di punizione dalla propria area, il pallone stazionava nel centrocampo per circa un minuto senza che il giocatore da espellere intervenisse nell’azione e, successivamente, il gioco veniva interrotto per altro fallo commesso da un calciatore della squadra ospite. A quel punto il direttore di gara veniva avvertito della necessità di espellere il giocatore doppiamente ammonito e provvedeva immediatamente. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va preliminarmente ricordato che il caso in esame è disciplinato dall’art. 17 comma 4 C.G.S che recita: “Quando si sono verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri, gli Organi della giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo…b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. In base al sistema vigente, la decisione da adottare non è, dunque, un automatismo conseguente all’accertamento, come in questo caso, di un errore “tecnico” riconosciuto dall’arbitro medesimo, ma deve costituire il frutto di un’indagine tendente ad acclarare l’effettiva l’incidenza del fatto sul regolare svolgimento della gara e sul risultato finale. 30 Nel caso di specie né il reclamo del FOSSANO, ove si lamenta semplicemente il mancato beneficio della superiorità tecnica “in una fase saliente della gara”, né il provvedimento del Giudice di primo grado chiariscono la reale incidenza, sul risultato finale, della parità numerica tra le due squadre per due minuti oltre il consentito. Viceversa l’odierna ricorrente ha posto l’accento sul brevissimo lasso di tempo intercorso tra la seconda ammonizione del BORIN, avvenuta al 29’ del secondo tempo, e la sua espulsione (31’), in un momento in cui, quello che è‘ stato poi il risultato finale era già maturato, ha, con dovizia di particolari, descritto il gioco improduttivo che si è svolto in quei due minuti ed ha rimarcato l’abbondante recupero concesso, che ha consentito agli avversari di beneficiare di “superiorità tecnica” per tutto il tempo cui avevano diritto. L’errore tecnico arbitrale va quindi ritenuto assolutamente ininfluente ai fini della regolarità di svolgimento della gara e il risultato conseguito sul campo deve essere omologato. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del ricorso della A.S.D. CHISOLA CALCIO DICHIARA la regolarità della gara indicata in oggetto omologando il seguente risultato conseguito sul campo: A.S.D. FOSSANO – A.S.D. CHISOLA 2 – 3 Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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