COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 01/07/2013 (prot.n. 25/498pf/12/13/SS/mg) nei confronti di: 1. A.S.D. Punto Foggia, in persona del legale rapp.te p.t.; per rispondere 1) della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva relativamente alla condotta del proprio tesserato Sig. Miggiano Salvatore.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 01/07/2013 (prot.n. 25/498pf/12/13/SS/mg) nei confronti di: 1. A.S.D. Punto Foggia, in persona del legale rapp.te p.t.; per rispondere 1) della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva relativamente alla condotta del proprio tesserato Sig. Miggiano Salvatore. FATTO E DIRITTO richiamato il contenuto dell’atto di deferimento, noto all’ASD Punto Foggia per essergli stato ritualmente notificato dalla P.F.; ricordato che l’azione disciplinare trae premessa da alcuni articoli di stampa pubblicati in data 5.1.13 e 7.1.13 e dagli atti istruttori contenuti nel fascicolo del proc.to pen. N. 8861/12 R.G.N.R. Trib. di Bari; dato atto che nel corso dell’audizione del 7.10.u.s., le parti hanno patteggiato la sanzione dell’ammenda nella misura di € 800,00; considerate da un lato la gravità della condotta tenuta dal Sig. Miggiano Salvatore, già tesserato dell’ASD Punto Foggia, descritta negli atti di istruttori e ricostruita nella deliberazione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico del 4.10.2013 (C.U. S.T. F.I.G.C. n. 68) e, dall’altra, la fattiva collaborazione prestata dalla Società nel corso delle indagini e nel presente procedimento; La Commissione Disciplinare Territoriale, in applicazione dell’art. 23, co. 2, C.G.S.: P.Q.M. Ritiene congrua la sanzione concordata tra le parti e, per l’effetto, ordina: a) Comminarsi l’ammenda di € 800,00 (ottocento) a carico dell’A.S.D. Punto Foggia, in persona del legale rapp.te p.t..
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