COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 4/9/2013 (prot. 909/1143 pf12- 13/MS/vdb) nei confronti di: 1) – Dinisi Giuseppe, Presidente ASD Audace Cerignola; 2) – Morra Giandonato, dirigente accompagnatore ASD Audace Cerignola; 3) – ASD Audace Cerignola

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 4/9/2013 (prot. 909/1143 pf12- 13/MS/vdb) nei confronti di: 1) - Dinisi Giuseppe, Presidente ASD Audace Cerignola; 2) - Morra Giandonato, dirigente accompagnatore ASD Audace Cerignola; 3) - ASD Audace Cerignola per rispondere - i primi due della violazione di cui all’art.1 comma C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 30 comma 1 dello Statuto FIGC e 48 comma 3 delle NOIF, per aver posto in essere, in concorso tra loro, il comportamento antiregolamentare e più precisamente, per non aver schierato, in occasione della disputa della gara del campionato di Eccellenza del 7/4/2013 tra la ASD A. Cerignola e la ASD Manfredonia, la migliore formazione, utilizzando la squadra giovanile Juniores; -la terza, della violazione di cui all’art.4, commi 1 e 2 CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per quanto posto in essere dai propri tesserati. FATTO Con note del 26/4/2013, il Presidente del Comitato Regionale Puglia segnalava che l’ASD Audace Cerignola, in occasione della gara del campionato di Eccellenza Manfredonia – Audace Cerignola del 7/4/2013, aveva eluso la normativa federale ed in particolare il precetto di cui all’art.48 comma 3 NOIF con riguardo all’obbligo imposto alle società “di schierare in campo, in tutte le gare dell’attività ufficiale, le proprie squadre nella migliore formazione….”. Disposte dalla Procura Federale le relative indagini è risultato che, nella gara in esame del 7/4/2013 l’USD Audace Cerignola, contrariamente a quanto avvenuto nelle gare disputate nelle date immediatamente precedenti del 2/3/2013 (USD Cerignola – Copertino), del 16/3/2013 (USD Cerignola – A.Corato) e del 3/2/2013 (ASD Cerignola – Manduria), aveva schierato in campo non “la migliore formazione” ma la squadra giovanile Juniores (classe 94-96). Tali circostanze venivano, nella fase istruttoria svolte dall’inquirente della Procura Federale, ammesse dal Presidente della società, sig. Dinisi Giuseppe ed anche dal dirigente accompagnatore Morra Giandonato il quale confessava, di aver “condiviso la scelta del presidente” sottoscrivendo, tra l’altro la distinta di gara consegnata all’arbitro prima dell’incontro succitato. Sulla base degli accertamenti e della documentazione acquisita, la Procura Federale, con la summenzionata nota del 4/9/2013, deferiva a questa Commissione le parti e la società innanzi menzionata, per rispondere delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, con racc.a.r. del 17/9/2013, disponeva la convocazione di tutti i deferiti per l’udienza del 14/10/2013, alla quale compariva solo l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale. Comunicato Ufficiale n. 34 – pag. 51 di 53 Preso atto della non comparsa –non giustificata- di tutti i deferiti, il Presidente della Commissione, dichiarava chiusa la fase istruttoria dibattimentale e dava la parola all’avv. Nicola Monaco nella sua qualità di rappresentante della Procura Federale il quale, dopo ampia discussione concludeva chiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che fossero loro inflitte le seguenti sanzioni: - al sig. Dinisi Giuseppe, Presidente dell’ASD Audace Cerignola la inibizione per la durata di mesi 3 (tre); - al sig. Morra Giandonato dirigente accompagnatore dell’ASD Audace Cerignola, la inibizione per la durata di mesi 3 (tre); - alla ASD Audace di Cerignola l’ammenda di € 700,00 (settecento). MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla istruttoria puntualmente espletata dal collaboratore della Procura Federale nonché dal riconoscimento e dalle ammissioni effettuate dal Presidente dell’ASD Audace Cerignola sig. Dinisi Giuseppe e dal Dirigente accompagnatore sig. Morra Giandonato, è risultato – senza ombra di dubbio - che in occasione della gara del campionato di Eccellenza Manfredonia – Audace Cerignola disputata il 7/4/2013, l’ASD Audace Cerignola, non ha schierato in campo la sua migliore formazione ma la squadra giovanile Juniores così violando il precetto di cui all’art.48 comma 3 delle NOIF. Va pertanto affermata la responsabilità dei deferiti Dinisi Giuseppe e Morra Giandomenico e, quella della ASD Audace di Cerignola, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 C.G.S. Le violazioni innanzi contestate unitamente al comportamento ingiustificatamente assente dei deferiti, vanno quindi adeguatamente puniti come da dispositivo, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia: - dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate e per l’effetto infligge agli stessi le seguenti sanzioni: - al sig. Dinisi Giuseppe, Presidente dell’ASD Audace Cerignola la inibizione per la durata di tre mesi; - al sig. Morra Giandonato – Dirigente accompagnatore dell’ASD Audace Cerignola, la inibizione per la durata di tre mesi; - alla ASD Audace Cerignola, l’ammenda di € 700,00 (settecento).
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