COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 15.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 5/A Appello A.S.D. Pol. Rometta (Me) avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Giovanni Arena, inibizione fino al 15.11.2013 sig. Antonino Micali ed ammenda di € 400,00 – Gara Campionato Eccellenza Gir. “B” Rometta/Tiger del 29/09/2013 – C.U. n.102 del 02/10/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 15.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 5/A Appello A.S.D. Pol. Rometta (Me) avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Giovanni Arena, inibizione fino al 15.11.2013 sig. Antonino Micali ed ammenda di € 400,00 – Gara Campionato Eccellenza Gir. “B” Rometta/Tiger del 29/09/2013 – C.U. n.102 del 02/10/2013. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Rometta ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. In particolare la società nega che il comportamento posto in essere dal pubblico sia da addebitare alla reclamante in quanto gli unici spettatori presenti sugli spalti appartenevano alla Tiger. Inoltre la stessa ritiene che le sanzioni prese a carico dei propri tesserati siano sproporzionate ai fatti realmente accaduti per cui ne chiede una riduzione in termini più equi.La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art.35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro e degli assistenti costituisce piena prova del comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare. In tali rapporti è dato leggere con chiarezza che dal 40’ del 2° tempo, sostenitori dell’A.S.D. Rometta hanno fatto oggetto di ripetuti sputi uno degli assistenti, attingendolo in varie parti del corpo. Inoltre dal rapporto dell’arbitro si evince che, a causa dell’apertura della porta che immette nel campo di giuoco, circa una trentina di spettatori, appartenenti ad entrambe le società, raggiungevano lo spazio antistante gli spogliatoi determinando l’insorgere di alcuni incidenti che venivano prontamente sedati grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Inoltre, sempre dalla lettura del rapporto arbitrale, risulta che il sig. Micali Antonino, durante l’intervallo, assumeva un comportamento offensivo nei confronti degli ufficiali di gara. Lo stesso reiterava tale comportamento al termine della gara. Infine, per ciò che attiene il calciatore Arena Giovanni, lo stesso è stata espulso al 45’ del 1° t. perché, a gioco in svolgimento, colpiva con una forte gomitata al volto un calciatore avversario. Da quanto sopra esposto non appare suscettibile di alcuna riduzione né la sanzione pecuniaria a carico della società né la squalifica a carico del calciatore. Di contro, circa l’addebito mosso al dirigente sig. Antonino Micali, appare equo, in relazione a quanto dallo stesso posto in essere, rideterminare la sanzione dell’inibizione come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto ridetermina l’inibizione a carico del sig. Antonino Micali fino al 29/10/2013, confermandosi nel resto l’impugnato provvedimento. In ragione del parziale accoglimento del reclamo dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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