• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 15.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°58/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Cantera Modicana (cessate tutte le attività dal 20/11/2012)
Sig. Giacomo Magro (Presidente all’epoca dei fatti)
N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 15.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°58/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Cantera Modicana (cessate tutte le attività dal 20/11/2012)
Sig. Giacomo Magro (Presidente all’epoca dei fatti)
N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 15/07/2013 prot. 11.66 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Cantera Modicana ha cessato tutte le attività dal 20/11/2012, applica:
l’inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Giacomo Magro;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Angelico Davide, Barone Giacomo, Battaglia Riccardo, Candiano Giuseppe, Candiano Jeff, Carpenzano Andrea, Caschetto Gianmarco, Di Raimondo Rosario, Di Rosa Ferdinando, Di Rosa Gabriele, Ferranti Cristian, Floridia Gabriele, Iabichella Alessio, Occhiopinti Antonio, Profetto Simone, Savarino Salvatore, Scarso Enrico, tesserati A.S.D. Cantera Modicana all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 15.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°58/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Cantera Modicana (cessate tutte le attività dal 20/11/2012)
Sig. Giacomo Magro (Presidente all’epoca dei fatti)
N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"