COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 13 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo F.C. Ponsacco Avverso Squalifica Per 5 Gg. Del Calciatore Pagano Biagio (C.U. N° 19 Del 3102013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 13 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo F.C. Ponsacco Avverso Squalifica Per 5 Gg. Del Calciatore Pagano Biagio (C.U. N° 19 Del 3102013) Reclama il F.C. Ponsacco avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Durante un’azione di gioco colpiva volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al volto, provocandogli un taglio all’arcata sopraccigliare con conseguente fuoriuscita di sangue. Dopo le cure mediche il calciatore colpito riprendeva a giocare.”. La reclamante contesta la sanzione e chiede una riduzione ritenendola eccessiva. In particolare sostiene che il proprio calciatore nell’intento di proteggere la palla colpiva involontariamente l’avversario, il quale peraltro avrebbe patito solo una escoriazione e non un taglio. Aggiunge altresì che il Pagano, proveniente dai professionisti, non avrebbe avuto precedenti con l’avversario e non sarebbe mai stato espulso in carriera essendosi sempre comportato correttamente. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Si premette che i precedenti disciplinari del calciatore sono ininfluenti ai fini della determinazione della sanzione, come lo sono i suoi trascorsi da professionista. Unica fonte di prova è e rimane il rapporto arbitrale e gli atti ufficiali. A tal riguardo quanto sostenuto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali (rapporto e supplemento) i quali come noto, costituiscono unica fonte di prova nel processo sportivo. Invero l’arbitro riferisce che il Pagano, a conferma della volontarietà, ebbe a colpire con una gomitata al volto dell’avversario, dopo avergli dato un veloce sguardo. Conferma altresì che le conseguenze furono di un taglio con fuoriuscita di sangue e non di semplice escoriazione come sostiene la reclamante..La condotta violenta è sanzionata dal CGS con un minimo di tre giornate di squalifica, con un minimo di cinque giornate se, come nel caso di specie, l’avversario abbia conseguenze. Giusta quindi la decisione del primo giudice. P.Q.M. La C.D. conferma la squalifica di cinque giornate al calciatore Pagano Biagio, respinge conseguentemente il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa
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