COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 12 Stagione sportiva 2013-2014 Oggetto: C.U. n. 17 del 19.09.2013 Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Terme Montecatini avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Alessandro Sturba fino al 04.11.013 (45 giorni)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 12 Stagione sportiva 2013-2014 Oggetto: C.U. n. 17 del 19.09.2013 Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Terme Montecatini avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Alessandro Sturba fino al 04.11.013 (45 giorni) Reclama l’A.S.D. Terme Montecatini, nella persona del Presidente sig. Giovanni Piero Nannini, avverso il provvedimento di squalifica inflitto dal G.S.T. all’allenatore Alessandro Sturba con la seguente motivazione: “entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.g.”; La reclamante contesta il provvedimento impugnato in quanto adottato su erronei presupposti di fatto. Al riguardo, conferma la tesi arbitrale secondo la quale l’allenatore è uscito dall’area tecnica in occasione dell’esecuzione di un fallo laterale, ma che ciò è avvenuto solo per sollecitare un proprio calciatore e non, come erroneamente ritenuto per contestare l’operato arbitrale. Ritiene, pertanto, non logica la tesi riportata in sede di referto, in quanto se le circostanze riferite fossero vere avrebbero l’effetto di porre la società nella situazione di dover recriminare per fatti e situazioni favorevoli. Conclude il proprio ricorso precisando che il sig. Sturba in 19 anni di carriera tra i professionisti non si è mai permesso di comportarsi in modo scorretto, chiedendo una riduzione della sanzione. La Commissione, riunitasi in camera di consiglio, delibera quanto segue. Il reclamo è infondato in fatto ed in diritto. La reclamante offre una ricostruzione dei fatti tendente a ridimensionare il comportamento del sig. Sturba, reo a suo dire di aver solamente varcato il confine dell’area tecnica ma di non aver tenuto un contegno offensivo nei confronti dell’arbitro. Le precisazioni offerte dalla reclamante sui motivi che hanno spinto l’allenatore ad entrare in campo sono per lo più irrilevanti, se è vero, come dalla stessa riconosciuto, che il sig. Sturba è entrato sul recinto di giuoco senza l’autorizzazione del Direttore di gara. Va da sé che, sotto questo profilo, il comportamento dell'allenatore è da ritenersi contrario alle regole deontologiche stabilite dalle Carte Federali e, pertanto, meritevole di sanzione. Per quanto riguarda il contegno offensivo, occorre rilevare che le espressioni ingiuriose/irriguardose sono state segnalate dall’Assistente Arbitrale, tanto da farne menzione su specifico rapporto di gara, e poi confermate nella sua interezza in sede di chiarimenti richiesti dalla Commissione. Le dichiarazioni arbitrali non lasciano trasparire alcun margine di dubbio sull'esistenza del contegno offensivo/irriguardoso dell'allenatore e, conseguentemente, alla luce del carattere di fede privilegiata attribuito dalla normativa federale, risultano idonee a fondare il giudizio di responsabilità a carico del sig. Struba. La sanzione, alla luce di quanto sopra argomentato, appare congrua ed in linea con i parametri applicati e costantemente seguiti da questa Commissione giudicante. P.Q.M. la C.D.T.T.: 1. Respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Terme Montecatini, e per l’effetto conferma la sanzione inflitta all’allenatore Alessandro Sturba sino al 04.11.2013 (45 giorni). 2. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it