COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 08 stagione sportiva 2013/2014 Gara Malmantile – Jolo Calcio (2-3) del 22/09/2013. Campionato di II categoria. In C.U. n.18 del 26/09/2013 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 08 stagione sportiva 2013/2014 Gara Malmantile – Jolo Calcio (2-3) del 22/09/2013. Campionato di II categoria. In C.U. n.18 del 26/09/2013 C.R.T. Reclama la società Jolo Calcio avverso le seguenti squalifiche inflitte dal G.S. regionale: 1)Squalifica fino al 26/01/2014 al calciatore Balleggi Matteo il quale “in seguito all’assegnazione di un calcio di rigore a sfavore, correva verso il D.G. appoggiandogli le mani sul petto e facendolo indietreggiare di un passo. Accompagnava tale gesto con frasi irriguardose”. 2)Squalifica fino al 26/12/2013 al calciatore Mastour Younes il quale “mentre l’arbitro stava prendendo posizione per l’esecuzione di un calcio di rigore, egli gli si avvicinava da dietro toccandolo per tre volte con la mano sulla schiena e urlandogli frasi irriguardose”. La società reclamante, tramite il proprio legale, ripercorre alcune tappe salienti dell’incontro al fine di evidenziare come gli animi dei calciatori fossero turbati dagli accadimenti di gioco. Nella sostanza, pur riconoscendo che i calciatori devono essere sanzionati per i comportamenti scorretti verso il D.G., ritiene di ricostruire i fatti in maniera diversa da come descritti dall’arbitro in sede di rapporto e quindi recepiti dal G.S. Per quanto riguarda il calciatore Balleggi nega assolutamente che lo stesso abbia spintonato l’arbitro in modo tale da farlo indietreggiare anche perché, vista la distanza dalla quale proveniva, sicuramente l’inerzia sarebbe stata tale da procurare al predetto danni fisici e certamente una caduta. Da ciò non si può parlare di aggressione bensì di un gesto scomposto al fine di attirare l’attenzione dell’arbitro. Per quanto riguarda invece il calciatore Mastour il gesto posto in essere non può, anche in questo caso, essere considerato di tipologia aggressiva bensì un modo non consono e certamente inidoneo al fine di richiamare l’attenzione del D.G. “picchiettandogli” sulla spalla con una mano. In entrambi i casi trattasi di gesti inopportuni e gravi, ma non sanzionabili con la severità posta in essere dal Giudice di primo grado. Chiede una riduzione delle sanzioni per entrambi i tesserati. Chiede inoltre di essere presente in udienza. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, precisa meglio le situazioni inserendo, per quanto riguarda il Balleggi, un elemento nuovo, sconosciuto al G.S. ovvero che il suo indietreggiare è stato posto in essere al fine precauzionale e non a seguito di un colpo ricevuto. Per quanto attiene il Mastour avvalora, anche in questo caso, la tesi della difesa, asserendo che il calciatore gli ha effettivamente picchiettato sulla spalla. All’udienza del 18/10/2013 la società, per tramite del proprio legale, ha correttamente esposto la propria tesi difensiva e, una volta udito il contenuto del supplemento di rapporto arbitrale, ha confermato le proprie tesi. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, udita la parte ricorrente, preso atto del supplemento di rapporto dell’arbitro, accoglie il reclamo. Invero, la migliore e più dettagliata esposizione dei fatti contenuta del secondo scritto del D.G. induce ad un riesame degli accadimenti e quindi, di conseguenza, della quantificazione delle sanzioni che devono essere adeguate, con un evidente riduzione, nella loro quantificazione temporale.Da quanto esposto, il Collegio invita nuovamente i D.G. ad essere precisi e circostanziati nella esposizione dei fatti già e soprattutto nel rapporto di gara onde evitare alle società ed ai loro tesserarti di dovere inoltrare reclami all’Organo giurisdizionale di grado superiore ed al Giudice sportivo di primo grado di poter decidere le sanzioni sui reali accadimenti e non su fatti che poi vengono, sia pure in parte, modificati nel successivo rapporto. P.Q.M. La C.D.T.T. accogliendo il reclamo, cassa la decisione del G.S. e dispone la squalifica del calciatore Balleggi Matteo fino a tutto il giorno 11/12/2013 e del calciatore Mastour Younes fino a tutto il giorno 10/11/2013. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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