COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 15 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Presentato Dall’a.S.D. Lastrigiana Calcio Avverso La Decisione Del G.S.T. Che Ha Inibito Il Sig. Gallo Enrico Fino Al 18.12.2013 (C.U. N. 19 Del 3.10.2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 15 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Presentato Dall’a.S.D. Lastrigiana Calcio Avverso La Decisione Del G.S.T. Che Ha Inibito Il Sig. Gallo Enrico Fino Al 18.12.2013 (C.U. N. 19 Del 3.10.2013) Il Giudice Sportivo comminava la sanzione in epigrafe al dirigente Gallo Enrico in quanto “entrava indebitamente nel recinto spogliatoi prima dell’inizio della gara. Durante lo svolgimento di questa insultava e minacciava gravemente il D.G.. A fine gara rivolgeva all’arbitro frasi irriguardose”. Con il reclamo proposto la società asserisce che il sig. Gallo sarebbe stato chiamato dallo stesso D.G. negli spogliatoi al fine di risolvere un problema sopravvenuto. Nega le offese e le minacce, precisando come l’incolpato avrebbe addirittura abbandonato l’impianto prima della fine della gara. Riconduce il tutto ad un malinteso generato dal problema creatosi prima della gara e relativo alle mute da gioco. Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione inflitta. L’arbitro, nel supplemento reso ai fini istruttori, conferma quanto già ben descritto negli atti di gara, ed evidenzia che il problema delle mute di gioco era stato quasi del tutto risolto al momento dell’indebito ingresso del Gallo. I fatti, pertanto, appaiono accertati senza dubbio alcuno. In merito all’entità della sanzione, non si ravvedono margini per una riduzione. Il Giudice Sportivo ha ben calibrato l’inibizione, tenendo conto di tutti i fatti addebitati, e che si sono protratti, nei vari atteggiamenti, praticamente da inizio a fine gara. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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