COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 18.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ FCD PASSIGNANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. NICOLO’ – PASSIGNANO, DISPUTATA A S. NICOLO’ DI CELLE IL 22.09.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.09.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA ATLETA POZZI MATTIA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 18.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ FCD PASSIGNANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
S. NICOLO’ - PASSIGNANO, DISPUTATA A S. NICOLO’ DI CELLE IL 22.09.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA DEL 26.09.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
- SQUALIFICA ATLETA POZZI MATTIA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.10.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società FCD Passignano, chiedendo la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal
rappresentante A.I.A. sig. Arturo Corgna; era altresì presente la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le dichiarazioni rese dal Direttore di gara in sede di audizione avanti alla Commissione hanno
consentito di ridimensionare sensibilmente l’episodio oggetto dell’impugnata delibera del G.S..
L’Arbitro ha infatti chiarito che il Sig. Pozzi ha colpito alla nuca un avversario nel corso di
una’azione di gioco nel tentativo di intercettare il pallone. L’arbitro ha altresì escluso che il calcio
sia stato preordinato al fine di colpire alla testa l’avversario, pur trattandosi di un intervento
scomposto e pericoloso.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene equo contenere la squalifica inflitta al Pozzi
Mattia a tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Mattia Pozzi a tre
giornate effettive di gara.
- Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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