COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 18.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ VIS TORGIANO 1928, IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THIRUS – VIS TORGIANO 1928, DISPUTATA A FERENTILLO IL 29.09.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA ATLETA ROMEO FRANCESCO FINO AL 28/02/2014;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 18.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ VIS TORGIANO 1928, IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THIRUS – VIS TORGIANO 1928, DISPUTATA A FERENTILLO IL 29.09.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA ATLETA ROMEO FRANCESCO FINO AL 28/02/2014; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.10.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Vis Torgiano 1928, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante A.I.A. sig. Arturo Corgna; era altresì presente la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione visti gli atti ufficiali di gara, proceduto all’audizione dell’arbitro e del rappresentate della società,Sig. Marulli Giuseppe, appositamente delegato dal Presidente; Rilevato che le predette audizioni hanno consentito di confermare la ricostruzione dei fatti come evidenziati nel referto di gara; Considerata però la giovane età del calciatore Romeo Francesco e valutata altresì la circostanza che il fatto da egli commesso non ha provocato all’arbitro particolare dolore; Ritenuto quindi di ridurre la sanzione originariamente inflitta al calciatore rideterminandola in misura maggiormente congrua e commisurata; P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Francesco Romeo fino al 31/01/2014. - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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