• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 4 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO DEL SIG. BERTI SERGIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 20.000,00 E SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 12 COMMA 1, DELL’ART. 15 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 1.4.2010 – NOTA N. 3649 /1403PF09-10/SP/BLP DELL’11.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 16.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 4 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO DEL SIG. BERTI SERGIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 20.000,00 E SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 12 COMMA 1, DELL’ART. 15 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 1.4.2010 - NOTA N. 3649 /1403PF09-10/SP/BLP DELL’11.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 16.4.2013)
Il sig. Sergio Berti ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n.83 del 16 aprile 2013, che lo aveva sanzionato, con la sospensione della licenza di agente di calciatori per mesi 3 e con una ammenda di € 20.000,00. La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare il signor Sergio Berti, agente di calciatori sulla base del deferimento della Procura Federale dell’11 dicembre 2012, per “…. violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo, dell’art. 12 comma 1, dell’art. 15 comma 6 del regolamento agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 1° aprile 2010, per aver stabilito un accordo di collaborazione e corrisposto all’Agente Federico Pastorello la somma di euro 50.000 nell’ottobre 2007 in occasione del trasferimento del calciatore Rigano al Levante….. Nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplina Nazionale, il sig. Sergio Berti ha presentato memoria difensiva, con la quale sollevava questione di inammissibilità del procedimento disciplinare per carenza di giurisdizione e/o incompetenza in ragione dell’asserito carattere di internazionalità della transazione in oggetto, ai sensi del vigente art. 25 Regolamento Agenti F.I.G.C. e sosteneva l’assoluta infondatezza degli addebiti mossi a suo carico perché non sufficientemente provati ed in ogni caso perché afferenti ad una condotta priva di rilevanza disciplinare. La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 15 aprile 2013 (Com. Uff. n .83), oggetto di impugnazione, ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza di giurisdizione e/o di incompetenza, avanzata dal Berti “atteso che la normativa interna è da considerarsi concorrente con quella internazionale” e “che la normativa cui si riferisce controparte(?) risulterebbe in vigore da data successiva a quella in cui sarebbero stati commessi i fatti” e, considerati provati gli addebiti mossigli, lo ha sanzionato con la sospensione della licenza di agente di calciatori per mesi 2 e con una ammenda di e 20.000,00. Avverso tale decisione ha proposto articolato reclamo innanzi a codesta Corte il Berti ribadendo, da un lato, l’inammissibilità per carenza di giurisdizione e/o incompetenza dell’organo giurisdizionale adito e, dall’altro, insussistenza degli addebiti disciplinari. In relazione al primo punto, il ricorrente dopo aver sostenuto l’applicabilità dell’art. 25 del vigente Regolamento Agenti alla fattispecie in esame, rileva che il 6° comma di tale articolo prevede che “Nelle transazioni internazionali la Commissione Disciplinare della FIFA è competente per l’applicazione di sanzioni in conformità con il codice disciplinare della FIFA”, e ne fa discendere il difetto di giurisdizione/competenza della C.D.N.. In particolare, il Berti dopo essersi soffermato sulla distinzione tra transazioni nazionali e transazioni internazionali, richiamando, peraltro, l’orientamento assunto in materia da codesta Corte, ed aver qualificato, sulla base di tale orientamento, il trasferimento del calciatore Riganò al Levante quale transazione internazionale, contesta l’affermazione di principio contenuta nella decisione impugnata in ordine alla supposta concorrenza della normativa (rectius giurisdizione) interna con quella internazionale. Le censure mosse sul punto, a parere di questa Corte meritano accoglimento. Ed infatti, dato atto dell’indubbia applicabilità dell’art. 25 del vigente Regolamento Agenti F.I.G.C., in quanto norma di procedura, sulla cui applicabilità non rileva la data dei fatti addebitati, e dovendosi qualificare la fattispecie in esame, in conformità a quanto già sostenuto in precedenti decisioni, come transazione internazionale, ritiene la Corte di Giustizia Federale che la lettura congiunta dell’art. 32 Regolamento Agenti FIFA e dell’art. 25 Regolamenti Agenti FIGC, determini una competenza esclusiva degli Organi FIFA. A parere di questa Corte, infatti, la concorrenza giurisdizionale prevista dalle citate norme non è reciproca; essa infatti è prevista anche a favore degli Organi FIFA per le transazioni nazionali, ma non è prevista a favore degli Organi FIGC per le transazioni internazionali. Si ritengono assorbiti tutti gli ulteriori motivi di impugnazione. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Berti Sergio, dichiara il difetto di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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