F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 23 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. PIZARRO CORTEZ DAVID MARCELO SEGUITO GARA FIORENTINA/CAGLIARI DEL 15.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 23 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. PIZARRO CORTEZ DAVID MARCELO SEGUITO GARA FIORENTINA/CAGLIARI DEL 15.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013)
Con reclamo ritualmente proposto la ACF Fiorentina S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A ha inflitto al calciatore Pizarro Cortez David Marcelo, seguito gara Fiorentina/Cagliari del 14.9.2013, la squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammonizione “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (seconda sanzione); per avere, al 46° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto all'Arbitro, con atteggiamento intimidatorio, un'espressione irriguardosa”. Con i motivi scritti che si richiamano per sintesi, la reclamante ha eccepito:
1) in diritto, l'errata interpretazione dell'episodio da parte del Giudice Sportivo rispetto a quella effettivamente emergente dal referto arbitrale atteso che la condotta realizzata dal Pizarro era da ritenersi priva di qualsivoglia profilo di responsabilità, non essendo qualificabile come irriguardosa bensì come manifestazione di protesta e legittimo esercizio del diritto di critica propria di ogni tesserato, seppure espressa con toni vivaci, coloriti e polemici. L'espressione del Pizarro “ma che c..... fai” stava, inoltre, ad esprimere al Direttore di gara la sua “inadeguatezza tecnica” che il calciatore aveva ritenuta non adeguata. L'espressione sanzionata dal Giudice Sportivo, secondo un concetto tipicamente penalistico, cui non può non farsi riferimento per qualificare l'ingiuria nell'ambito del procedimento sportivo, certamente volgare e riprovevole sul piano morale, era, pertanto, da considerarsi come “intercalare o come rafforzamento di un pensiero privo di alcuna carica offensiva dell'onore e del decoro” dell'Arbitro a cui era stata rivolta.
2) Circa l'entità della sanzione inflitta, alla luce della qualificazione, come irriguardosa, ascritta al Pizarro, eccepiva, richiamando precedenti giurisprudenziali relativi a casi analoghi, ha concluso chiedendo la riforma della decisione gravata, con annullamento della stessa o in subordine la riduzione della stessa anche con commutazione di una o più giornate di squalifica nella ammenda e, comunque, in quella ritenuta di giustizia valutate tutte le circostanze attenuanti ricorrenti nel caso di specie. Alla seduta del 23.9.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte, disattendendo le eccezioni e osservazioni della reclamante e richiamando la precisa refertazione agli atti, che il Pizarro si avvicinò al Direttore di gara con fare aggressivo urlandogli in modo plateale l'espressione, di natura di per sé irriguardosa di seguito sanzionata. Quanto all'entità della sanzione irrogata, la doglianza della reclamante non può trovare accoglimento atteso che l'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. statuisce, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara, la squalifica, come sanzione minima, per 2 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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