F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 23 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI ED AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/JUVENTUS DEL 14.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 23 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI ED AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/JUVENTUS DEL 14.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 42 del 17 settembre 2013, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla reclamante società la sanzione dell’obbligo di disputare 1 gara con il settore dello stadio denominato “secondo anello verde” privo di spettatori nonché l’ammenda di € 15.000,00 “per avere alcuni suoi sostenitori, collocati nel settore dello stadio “secondo anello dalla curva nord”, rivolto a due calciatori della squadra avversaria, al 15° del primo tempo, al 10° ed al 15° del secondo tempo, grida e cori espressivi di discriminazione razziale (artt. 11 n. 3 e 18 , comma 1 lettera e) C.G.S.); per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser verso l’Arbitro ed i calciatori della squadra avversaria, nonostante l’invito ripetutamente radio-diffuso a desistere da tale riprovevole comportamento (art. 14 commi 1 e 2 C.G.S.; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 , lettere b) ed e) C.G.S.; per avere la società concretamente cooperato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza), per avere infine suoi sostenitori, nel corso dell’intervello, esposto uno striscione dal contenuto insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria (art. 12, numero 3 C.G.S.; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lettere b) ed e) C.G.S.; per avere la Società concretamente cooperato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza)”. Gli episodi di cui è questione sono relativi alla partita Inter – Juventus dello scorso 14 settembre 2013. Avverso la detta decisione del Giudice Sportivo ha interposto reclamo la società F.C. Internazionale Milano chiedendo una riduzione della sanzione inflitta per la asserita violazione dell’art. 11 C.G.S. (chiusura secondo anello della curva nord) e la caducazione ovvero in via subordinata la riduzione della sanzione dell’ammenda inflitta per la asserita violazione degli artt. 12 e 14 C.G.S.. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il proposto reclamo sia da accogliere nei soli limiti di seguito meglio esplicitati, per quanto segnatamente concerne la misura dell’ammenda. Occorre rilevare che, con specifico riferimento alla questione dei cori espressione di discriminazione razziale, con il ricorso proposto la società ricorrente ha contestato la correttezza della suindicata decisione del Giudice Sportivo sostanzialmente rilevando che i cori in questione non sono di per sé cori razzisti, essendo stati ascoltati in occasione della partita cori rivolti anche giocatori non di colore e comunque in occasione di contrasti o falli di gioco. In altri termini, ad avviso della reclamante, le condotte riferite non hanno natura discriminatoria razziale. Orbene, i fatti per come descritti dal Giudice sportivo nella motivazione del provvedimento sanzionatorio qui oggetto di contestazione sono tutti ampiamente documentati, per come risulta dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo, non solo nel loro verificarsi ma anche con riferimento alla individuazione dei responsabili dei comportamenti sanzionati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell’arbitro e della relazione dei collaboratori della Procura federale, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva. Non vi è allora dubbio, in fatto, giusta quanto appunto ricavabile dagli atti del presente giudizio, che sono stati intonati, con la tempistica dagli stessi atti ricavabile, cori del tipo “buuubuuu” di stampo razziale nei confronti, in particolare, del calciatore di colore Pogba della Juventus. In altri termini, è inequivoco che in più momenti nel corso dell’incontro in questione sono stati attivati comportamenti razzisti ad opera di sostenitori dell’Inter, consistiti in cori e grida dal significato inequivocabile ed ai quali sono stati fatti oggetto appunto calciatori di colore della Juventus. Tutto ciò non viene meno per la sola circostanza, peraltro estranea ai rilievi contenuti nel rapporto arbitrale e nella relazione dei collaboratori della Procura federale, del ripetuto uso della medesima tipologia di cori (“buuu-buuu) nei confronti di calciatori non di colore della stessa Juventus. E ciò perché la connotazione di discriminazione razziale di quella data tipologia di coro è naturalmente evincibile laddove lo stesso è rivolto a giocatori di colore poiché notoriamente utilizzati, purtroppo da tempo e in più stadi, proprio e pressocchè esclusivamente nei confronti dei calciatori di colore. In altri termini, deve ritenersi che il ricorso a quella tipologia di coro nei confronti di un calciatore di colore risponda oggettivamente, nelle intenzioni di chi vi procede, all’intento di porre in essere un comportamento di discriminazione razziale. Ciò posto, devesi rilevare che, ai sensi dell’art. 11 n. 3 C.G.S., per come novellato dalle disposizioni federali di cui al comunicato 189/A del 4 giugno 2013, “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1 lett. e). (Omissis)” e il succitato art. 18, comma 1, lett. e) dello stesso C.G.S. fa riferimento alla sanzione dell’ “obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori”. Il Giudice Sportivo, la cui ricostruzione e qualificazione dei fatti appare corretta, ha quindi irrogato la prescritta sanzione nel suo minimo edittale (la norma prescrive “l’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori”). Sul piano logico, quindi, la speciale sanzione correlata alla speciale violazione del C.G.S. di cui è questione, ove come nel caso di specie irrogata nel minimo, non può essere oggetto da parte di questa Corte di una sua “riduzione” che poi altro non sarebbe, essendo stato già irrogata la sanzione nel suo minimo, che la applicazione di una diversa sanzione. Il che però non è consentito, atteso che espressamente l’art. 11 C.G.S. dispone, in caso di prima violazione, l’applicazione nel minimo della specifica sanzione di cui alla lettera e) dell’art. 18 C.G.S.. Né possono nella specie ritenersi sussistenti gli estremi per poter fare applicazione della previsione di cui all’art. 13 C.G.S., recante disposizioni in materia di “Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori”, atteso che con la novella di cui al comunicato ufficiale n. 45/A del 5 agosto 2013, applicabile ratione temporis al caso in esame, è stata esclusa la riconducibilità della esimente ovvero delle attenuanti previste nell’art. 13 alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 11, come era invece previsto nella precedente versione della norma, limitando l’operatività della stessa ai soli comportamenti riconducibili nell’alveo delle violazioni di cui all’art. 12 C.G.S. (norma, quest’ultima, che non si attaglia infatti al caso in esame, che resta disciplinato dall’art. 11 C.G.S.). Ferma dunque la sanzione della chiusura del secondo anello verde per una gara, merita di essere invece accolta, con riferimento alla pure irrogata sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, la subordinata domanda di riduzione della stessa, ritenendo Corte equo fissare la sanzione pecuniaria in complessivi € 10.000,00 avuto riguardo alla circostanza che vede oggetto di sanzione due distinte fattispecie (l’utilizzo di un fascio di luce-laser e l’esposizione di uno striscione dal contenuto insultante nei confronti dell’allenatore della Juventus) con riguardo alle quali è del pari oggettivo l’impegno della reclamante società nel cooperare con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza, seppure evidentemente – sul piano fattuale - non in maniera decisiva. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riduce l’ammenda a € 10.000,00. Conferma nel resto.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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