F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 17 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 082/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. BASSA ATESINA – UNTERLAND FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARA EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GENTILI CLAUDIO SEGUITO GARA BASSA ATESINA UNTERLAND F./MIR MONTECCHIO CALCIO A 5 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 87 del 10.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 17 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 082/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. BASSA ATESINA – UNTERLAND FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARA EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GENTILI CLAUDIO SEGUITO GARA BASSA ATESINA UNTERLAND F./MIR MONTECCHIO CALCIO A 5 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 87 del 10.10.2013)
Con atto tempestivamente e correttamente inoltrato, l’A.S.D. Bassa Atesina-Unterland Futsal ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 87, del 25.10.2013, con la quale l’allenatore dell’Associazione ricorrente è stato squalificato per 4 gare per aver ingiuriato l’arbitro, reiterando le offese dagli spalti, dopo l’espulsione. A motivo del gravame la stessa ricorrente deduce erronea refertazione delle circostanze poste a fondamento della sanzione, rappresentando che il sig. Gentilini non avrebbe ingiuriato il Direttore di gara, né prima né dopo la sua espulsione dal campo, come da dichiarazioni rilasciate da soggetti presenti ai fatti. L’impugnativa così proposta merita soltanto pronta reiezione: la Corte è, ancora una volta, costretta a ripetere che le risultanze dei referti degli ufficiali di gara costituiscono piena e privilegiata fonte di prova, potendo venir dubitate soltanto da contraddizioni contenute negli stessi atti, ovvero originate da rapporti e risultanze di Organi federali, in particolare da quelli deputati al controllo della regolarità delle gare. Le dichiarazioni allegate dall’Associazione ricorrente, pertanto, non propongono alcun valore probatorio e determinano, di conseguenza, la reiezione del gravame. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Bassa Atesina-Unterland Futsal di Bronzolo (Bolzano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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