F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CGF del 23 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA FINO AL 9.4.2014, – AMMENDA DI € 250,00, INFLITTE AL SIG. IULIANO MARK SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI, NOVARA/PAVIA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 21 del 9.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CGF del 23 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA FINO AL 9.4.2014, - AMMENDA DI € 250,00, INFLITTE AL SIG. IULIANO MARK SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI, NOVARA/PAVIA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 21 del 9.10.2013) La società A.C. Pavia S.r.l., in persona del legale rappresentante, il suo tesserato Mark Iuliano hanno proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, che, con il Com. Uff. n. 21 del 9 ottobre 2013 relativamente alla gara del Campionato Nazionale Allievi Professionisti Novara/Pavia del 6 ottobre 2013, ha comminato all’allenatore suddetto la sanzione della squalifica fino al 9 aprile 2014 e l’ammenda pari ad € 250,00 “perché al termine dell’incontro entrava nello spogliatoio dell’arbitro e lo insultava e minacciava di morte ripetutamente, accusandolo di aver profferito frasi razziste nei confronti di un proprio giocatore: dopo che il direttore di gara usciva dal locale doccia e si recava nella parte dello spogliatoio ove si trovavano i suoi assistenti insieme ai dirigenti delle due società, reiterava le minacce di insulti ed inoltre lo spingeva, facendolo arretrare di alcuni passi. Situazione che cessava solo a seguito dell’intervento dei dirigenti che lo allontanavano a fatica mentre continuava a minacciare l’arbitro”. I reclamanti, pur non negando l’accaduto, hanno dedotto che l’episodio non si era svolto nei termini descritti dall’arbitro, in quanto l’incolpato aveva semplicemente contestato al direttore della gara appena svolta il grave episodio di essersi rivolto ad uno dei suoi giocatori con una frase gravemente offensiva, laddove faceva riferimento al colore della sua pelle. Hanno negato sia la condotta violenta e sia l’uso di frasi gravemente minacciose. Così come era dimostrato anche dal referto dell’assistente arbitrale, che aveva assistito ai fatti. La sezione osserva che i fatti non possono non essersi svolti negli esatti termini descritti nel referto arbitrale, atteso che le dichiarazioni di parte allegate al ricorso non hanno, proprio perché di parte, valore tale da inficiare il contenuto del referto arbitrale, peraltro nella sostanza confermate anche dal referto dell’assistente. Infatti, costituisce principio fondante del sistema della giustizia sportiva che il referto arbitrale, a fronte di dichiarazioni interessate non corrispondenti al suo contenuto, costituisca una fonte di prova privilegiata, per la veste del soggetto da cui proviene, atteso che l’arbitro normalmente non ha nessun interesse ad affermare il falso. Premessa dunque l’incontrovertibile dinamica dei fatti così come di sopra riferita, la sezione non può esimersi dalla valutazione dell’elemento psicologico, atteso che esso costituisce elemento integrativo della fattispecie dell’illecito sportivo contestato. Nel caso di specie, l’arbitro ha negato di aver rivolto al giocatore di colore la frase ingiuriosa e razzista, che avrebbe provocato la scomposta reazione del signor Iuliano, che, in ogni caso, avrebbe dovuto seguire le vie legali previste dal nostro sistema giuridico. Il collegio ritiene irrilevante stabilire se la frase offensiva sia stata o meno pronunciata dall’arbitro nel corso della partita, mentre invece assume rilievo il fatto che il giovane calciatore lo abbia riferito al proprio allenatore, provocando in lui la scomposta reazione. In altri termini, la sezione considera rilevante, anche se ai soli fini della valutazione della gravità del fatto e della correlativa entità sanzionatoria che ne consegue, il fatto che il ricorrente abbia agito in stato d’ira determinato da un non provato fatto ingiusto altrui, nonostante questo sia stato da lui erroneamente supposto come vero. Pertanto, il comportamento del signor Iuliano va riconsiderato nella prospettiva testé indicata e quindi, pur rimanendo ferma la dinamica dei fatti così come accertati, non si può non dare rilievo alla situazione psicologica in cui egli si trovava nel momento in cui il suo giocatore gli aveva riferito l’episodio. In conclusione, il collegio ritiene che la pena irrogata possa essere ridotta nei limiti di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Iuliano Mark, riduce la sanzione inflitta a 3 mesi di squalifica, fino al 9.1.2014; conferma nel resto la decisione appellata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di eventuale competenza. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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