LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 20132014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 28 OTTOBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 20132014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 28 OTTOBRE 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 12.26 odierne) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 31° del secondo tempo dal calciatore Luca Siligardi (soc. Livorno), consistente nella pronuncia di un’espressione blasfema; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront - Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, il calciatore Siligardi, dopo aver effettuato un tiro verso la porta avversaria mancando per poco il “bersaglio”, recriminando con se stesso proferiva, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, un’espressione blasfema. Ne consegue ex artt. 35 e 19 CGS l’ammissibilità della prova televisiva e la sanzionabilità di tale
comportamento.
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Siligardi Luca (soc. Livorno) la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara in merito alla segnalazione del Procuratore federale.