LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 20132014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 01 NOVEMBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. FIORENTINA – Soc. NAPOLI Il Giudice sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 20132014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 01 NOVEMBRE 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. FIORENTINA – Soc. NAPOLI
Il Giudice sportivo,
premesso che:
al 46° del secondo tempo, l’Arbitro sanzionava il calciatore viola Cuadrado Bello Juan
Guillermo, dopo un contrasto di giuoco con un calciatore avversario verificatosi all’interno
dell’area di rigore partenopea, con un’ammonizione per “simulazione”;
il calciatore, già ammonito nel corso della gara, veniva conseguentemente espulso;
a mezzo fax ritualmente pervenuto alle ore 11 del giorno 31 ottobre 2013, l’A.D. della soc.
Fiorentina richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente
trasmesse a mezzo mail, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso
responsabile della simulazione erroneamente ravvisata dall’Arbitro e ad escludere pertanto la
consequenziale sanzione disciplinare;osserva
la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o calciatore) di
richiedere al Giudice sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al
Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che
l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente
antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’Arbitro”, con la
precisazione (ibidem, nn. 1 e 2) che non ogni simulazione costituisce una “condotta gravemente antisportiva”, ma soltanto quella da cui scaturisce l’assegnazione di un calcio di rigore ovvero che determina l’espulsione “diretta” del calciatore avversario. L’evidente tassatività di tale elencazione esclude che il Giudice sportivo possa estendere in via analogica l’utilizzabilità della “prova televisiva” ad una fattispecie, quale quella in esame, carente dei presupposti normativi in quanto concretatasi in una “semplice” ammonizione, da cui è derivato il provvedimento di espulsione non quale conseguenza “diretta”, ma per effetto di una precedente analoga sanzione. In tal senso questo Ufficio ha già deliberato con C.U. n. 60 del 26 settembre 2006 (calciatore Franco Brienza), mentre il provvedimento adottato con C.U. n. 53 del 21 settembre 2006 (calciatori Luca Toni e Massimo Paci), richiamato dalla soc. Fiorentina, deve ritenersi non conferente in quanto aveva per oggetto una segnalata simulazione da cui era conseguita un’espulsione “diretta” per “condotta violenta”. Ma la società richiedente invita “a non fermarsi dinanzi al mero dato letterale della norma” estendendo, in nome di un principio generale di equità, l’ammissibilità della “prova televisiva” all’ipotesi di una simulazione erroneamente ritenuta dall’Arbitro che, al contrario, avrebbe dovuto assegnare un calcio di rigore a favore della squadra del calciatore ammonito e quindi espulso “non” direttamente. Invito che non può essere accolto in quanto, in tal modo, il Giudice non solo si sostituirebbe al Legislatore, ma travalicherebbe anche i limiti della fondamentale insindacabilità dei provvedimenti tecnici adottati dall’Arbitro sul terreno di giuoco, dando per scontata, nell’ipotesi in esame, l’assegnazione di un calcio di rigore, con una valutazione di competenza esclusiva del Direttore di gara.
P.Q.M
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla soc. Fiorentina ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.
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