COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 10 a carico di: sig ZAIBI WALID, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società U.S. Oriolo; sig. AGOSTINO DIEGO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Oriolo;Società U.S.ORIOLO;
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 10 a carico di:
sig ZAIBI WALID, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società U.S. Oriolo; sig. AGOSTINO DIEGO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Oriolo;Società U.S.ORIOLO;
per rispondere:
il signor Zaibi Walid della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione agli articoli 16, comma 1 dello Statuto e 40, comma 11 bis delle NOIF, per avere prodotto in sede di richiesta di tesseramento per la Società U.S. Oriolo, stagione sportiva 2012-2013, una dichiarazione circa l'assenza di precedenti tesseramenti presso Federazioni estere, successivamente verificata per non veritiera, in quanto la Federation Tunisienne de Football ha riscontrato nei confronti del predetto calciatore un precedente tesseramento in favore della Union Sportive Maghrebine, con la finalità di eludere la previsione di cui all'art. 40, comma 11 delle NOIF, inducendo contestualmente in errore l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. che aveva inizialmente concesso la esecutività del tesseramento sottoscritto in data 29.11.2012;
-il signor Agostino Diego della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione agli articoli 16, comma 1 dello Statuto e 40, comma 11 bis delle NOIF, per avere prodotto in sede di richiesta di tesseramento del calciatore Zaibi Walid per la Società U.S. Oriolo, stagione sportiva 2012-2013, una dichiarazione circa l'assenza di precedenti tesseramenti presso Federazioni estere del predetto calciatore, successivamente riscontrata per non veritiera, in quanto la Federation Tunisienne de Football ha riscontrato nei confronti del predetto calciatore un precedente tesseramento in favore della Union Sportive Maghrebine, omettendo di verificare presso la Federazione di nazionalità del sig. Zaibi Walid l'esistenza di precedenti tesseramenti, con la finalità di eludere le limitazioni di cui all'art. 40, comma 11 delle NOIF, inducendo contestualmente in errore l'Ufficio Tesseramento della FIGC che aveva inizialmente concesso la esecutività del tesseramento sottoscritto in data 29.11.2012;
-la Società U.S. ORIOLO per quanto ascritto al suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S. per quanto ascritto al proprio tesserato . IL DEFERIMENTO
Il Vice Procuratore Federale,
-visti gli atti relativi al tesseramento del calciatore sig. Zaibi Walid, nato il 4.4.1976, richiesto nella stagione sportiva 2012-2013 dalla Società U.S. Oriolo (matricola 74525), trasmessi alla Procura Federale con nota del 7.12.2012 dall'Ufficio Tesseramento della FIGC, nel quale erano paventate eventuali violazioni disciplinari con riferimento alla produzione, in sede di richiesta di tesseramento, di una dichiarazione del predetto calciatore in cui era precisato che "non è mai stato tesserato come giocatore in nessuna Federazione estera" rivelatasi non veritiera, atteso che da accertamenti svolti presso la Federazione Tunisina è risultato, al contrario, che il predetto calciatore era stato tesserato presso il Club Union Sportive Maghrebine nella stagione sportiva 2004-2005;
-preso atto che in data 29.11.2012 il calciatore sig. Zaibi Walid sottoscriveva unitamente al Presidente della Società U.S. Oriolo sig. Agostino Diego la richiesta di tesseramento alla FIGC n. 022444, con vincolo pluriennale, che era successivamente inoltrata all'Ufficio Tesseramenti della FIGC dal Presidente della predetta Società unitamente alla dichiarazione sottoscritta dal calciatore in data 23.10.2012 con la quale si attestava "di non essere mai stato tesserato con nessuna società calcistica in nessuna Federazione";
-rilevato che la FIGC con nota del Segretario Dott. Antonio Di Sebastiano del 29.11.2012, comunicava alla Società U.S. Oriolo la validità del predetto tesseramento con decorrenza dal 29.11.2012, ritenuta la documentazione prodotta dalla U.S. Oriolo conforme alle vigenti norme regolamentari in materia di tesseramento del calciatore non professionista di nazionalità straniera";
-considerato che in ragione della predetta comunicazione della FIGC in ordine alla esecutività del tesseramento del calciatore sig. Zaibi Walid la U.S. Oriolo utilizzava il citato calciatore in occasione delle gare del campionato di 3° Categoria disputate in data 2.12.2012 e 9.12.2012;
-preso atto che a seguito della richiesta formulata dal Segretario Generale della FIGC, con nota del 29.11.2012, la Federation Tunisienne De Football comunicava in data 4.12.2012 che il calciatore sig. Zaibi Walid risultava tesserato nella stagione 2004-2005 con la Union Sportive Maghrebine, rilasciando di conseguenza il relativo certificato internazionale di transfert ai fini della regolarizzazione del relativo tesseramento presso la FIGC;
-vista la successiva decisione dell'Ufficio Tesseramento della FIGC del 7.12.2012 con la quale è stata disposta la revoca del tesseramento del calciatore sig. Zaibi Walid in favore della Società U.S. Oriolo, ai sensi dell'art. 42 delle NOIF;
-rilevato che dalla attività di indagine, posta in essere in ragione della richiesta formulata dall'Ufficio Tesseramento della FIGC con nota del 7.12.2012, risulta con evidenza probatoria l'avvenuto deposito in sede di richiesta di tesseramento del calciatore Zaibi Walid di una dichiarazione non veritiera circa l'assenza di precedenti tesseramenti dello stesso presso altre Federazioni, finalizzata ad eludere le prescrizioni di cui all'art. 40, comma 11 delle NOIF;
-preso atto, altresì, che il Presidente della Società U.S. Oriolo con comunicazione del 3.01.2013 proveniente dall'indirizzo di posta elettronica daqoproject@tiscali.it ha precisato, nel caso di specie, che "se errore vi è stato, questi è stato fatto per mera disattenzione e per errata interpretazione della documentazione in possesso del calciatore stesso”;
- ritenuto che:
-nella condotta del signor Zaibi Walid, deve ravvisarsi la violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione agli articoli 16, comma 1 dello Statuto e 40, comma 11 bis delle NOIF, per avere prodotto in sede di richiesta di tesseramento per la Società U.S. Oriolo, stagione sportiva 2012-2013, una dichiarazione circa l'assenza di precedenti tesseramenti presso Federazioni estere, rivelatasi poi non veritiera, in quanto la Federation Tunisienne de Football ha successivamente riscontrato nei confronti del predetto calciatore un precedente tesseramento in favore della Union Sportive Maghrebine, con la finalità di eludere la previsione di cui all'art. 40, comma 11 delle NOIF, inducendo contestualmente in errore l'Ufficio Tesseramento della FIGC che aveva inizialmente concesso la esecutività del tesseramento sottoscritto in data 29.11.2012;
-nella condotta del signor Agostino Diego, nella qualità di Presidente pro-tempore della Società U.S. Oriolo, deve ravvisarsi la violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione agli articoli 16, comma 1 dello Statuto e 40, comma 11 bis delle NOIF, per avere prodotto in sede di richiesta di tesseramento del calciatore Zaibi Walid per la Società U.S. Oriolo, stagione sportiva 2012-2013, una dichiarazione circa l'assenza di precedenti tesseramenti presso Federazioni estere del predetto calciatore, successivamente riscontrata per non veritiera, in quanto la Federation Tunisienne de Football ha riscontrato nei confronti del predetto calciatore un precedente tesseramento in favore della Union Sportive Maghrebine, omettendo di verificare presso la Federazione di nazionalità del sig. Zaibi Walid l'esistenza di precedenti tesseramenti, con la finalità di eludere le limitazioni di cui all'art. 40, comma 11 delle NOIF inducendo contestualmente in errore l'Ufficio Tesseramento della FIGC che aveva inizialmente concesso la esecutività del tesseramento sottoscritto in data 29.11.2012;
-di quanto ascritto al suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, la Società U.S. Oriolo dovrà rispondere per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., mentre con riferimento agli addebiti imputabili al proprio tesserato la predetta Società dovrà rispondere per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S..
-Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Di Leginio;
-Visto l'art. 32, comma 4 del C.G.S.;
HA DEFERITO
a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 11 giugno 2013, prot. nr. 8155/507 pf 12 13/MS/vdb:
- sig Zaibi Walid, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società U.S. Oriolo;
- sig. Agostino Diego, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Oriolo;
- Società U.S.Oriolo;
per rispondere
-il signor Zaibi Walid della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione agli articoli 16, comma 1 dello Statuto e 40, comma 11 bis delle NOIF, per avere prodotto in sede di richiesta di tesseramento per la Società U.S. Oriolo, stagione sportiva 2012-2013, una dichiarazione circa l'assenza di precedenti tesseramenti presso Federazioni estere, successivamente verificata per non veritiera, in quanto la Federation Tunisienne de Football ha riscontrato nei confronti del predetto calciatore un precedente tesseramento in favore della Union Sportive Maghrebine, con la finalità di eludere la previsione di cui all'art. 40, comma 11 delle NOIF, inducendo contestualmente in errore l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. che aveva inizialmente concesso la esecutività del tesseramento sottoscritto in data 29.11.2012;
-il signor Agostino Diego della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione agli articoli 16, comma 1 dello Statuto e 40, comma 11 bis delle NOIF, per avere prodotto in sede di richiesta di tesseramento del calciatore Zaibi Walid per la Società U.S. Oriolo, stagione sportiva 2012-2013, una dichiarazione circa l'assenza di precedenti tesseramenti presso Federazioni estere del predetto calciatore, successivamente riscontrata per non veritiera, in quanto la Federation Tunisienne de Football ha riscontrato nei confronti del predetto calciatore un precedente tesseramento in favore della Union Sportive Maghrebine, omettendo di verificare presso la Federazione di nazionalità del sig. Zaibi Walid l'esistenza di precedenti tesseramenti, con la finalità di eludere le limitazioni di cui all'art. 40, comma 11 delle NOIF, inducendo contestualmente in errore l'Ufficio Tesseramento della FIGC che aveva inizialmente concesso la esecutività del tesseramento sottoscritto in data 29.11.2012;
-la Società U.S. ORIOLO per quanto ascritto al suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S. per quanto ascritto al proprio tesserato .
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 28 ottobre 2013 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha quindi formulato le seguenti richieste. Nei confronti:
-del sig Zaibi Walid, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società U.S. Oriolo, mesi due di squalifica;
-del sig. Agostino Diego, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Oriolo, inibizione di quaranta giorni;
-della Società U.S.ORIOLO ammenda di 500,00 e quattro punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.
In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
-sig ZAIBI WALID, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società U.S. Oriolo, DUE (2) mesi di squalifica;
-sig. AGOSTINO DIEGO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Oriolo, QUARANTA (40) giorni di inibizione;
- Società U.S.ORIOLO ammenda di 300,00(trecento/00) e QUATTRO (4) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014.
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