• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 35 del 31 ottobre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 115 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. BORRELLI ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN SEBASTIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 33, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; A CARICO DEL SIG. MAI ALBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NAPOLI SANITÀ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 38, COMMI 1 E 4, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLE
SOCIETÀ A.S.D. SAN SEBASTIANO ED A.S.D. NAPOLI SANITÀ: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 35 del 31 ottobre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 115 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. BORRELLI ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN SEBASTIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 33, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; A CARICO DEL SIG. MAI ALBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NAPOLI SANITÀ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 38, COMMI 1 E 4, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLE
SOCIETÀ A.S.D. SAN SEBASTIANO ED A.S.D. NAPOLI SANITÀ: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 18 luglio 2013, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchittano, in data 28 giugno 2012, protocollo 9516/1226, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso,
OSSERVA:
alla riunione del 21 ottobre 2013 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto, Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postale risultate regolarmente notificate), ha ritenuto provata la colpevolezza, relativa alle seguenti, acclarate circostanze: quanto al sig. Borrelli Antonio, per aver permesso che il sig. Castellano Francesco svolgesse attività di dirigente nella società, senza preventiva sospensione dall’albo dei tecnici; quanto al sig. Mai Alberto, per aver consentito al sig. Castellano Francesco di svolgere l’attività di allenatore, nella medesima stagione sportiva 2011/2012, per conto della società Napoli Sanità tra l’altro anche prima della formalizzazione del tesseramento, pur essendo stato lo stesso già tesserato, per la stessa stagione agonistica, quale dirigente della società San Sebastiano e benché il nominato sig. Castellano Francesco fosse in corso di squalifica (sanzione riportata sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 7.02.2012); quanto alla società San Sebastiano, la sua posizione è stata esaminata in ragione del principio della responsabilità diretta ed oggettiva, per la violazione ascritta al proprio presidente ed al proprio dirigente; quanto alla società Napoli Sanità, la sua posizione è stata esaminata in ragione del principio della responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed al proprio allenatore. Tanto premesso, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico dei sigg. Borrelli Antonio e Mai Alberto, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; a carico delle società San Sebastiano e Napoli Sanità, l'ammenda di euro 500,00 a carico di ciascuna di esse. Nel merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, il deferimento sia fondato e motivato, come di seguito specificato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T., preso atto delle richieste della Procura Federale, delibera le seguenti sanzioni: mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Borrelli Antonio e Mai Alberto; a carico delle società San Sebastiano e Napoli Sanità, in rapporto all’infrazione, l’ammenda di euro 250,00 a carico di ciascuna di
esse. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Borrelli Antonio e Mai Alberto, la sanzione dell’inibizione per mesi uno; a carico delle società San Sebastiano (all’atto, Granata 1924) e Napoli Sanità (all’atto, Mari F.C.), l'ammenda di euro 250,00 a carico di ciascuna di esse.
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Delibere della Commissione Disciplinare
N. 115 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. BORRELLI ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN SEBASTIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 33, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; A CARICO DEL SIG. MAI ALBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NAPOLI SANITÀ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 38, COMMI 1 E 4, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLE
SOCIETÀ A.S.D. SAN SEBASTIANO ED A.S.D. NAPOLI SANITÀ: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA"