COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 30.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 16 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CASOLA VALSENIO Avverso squalifica per 5 giornate calc RUBINO MAURIZIO, squalifica al 17.12.2013 all. RIVOLA ANTONIO e inibizione al 17.1.2014 dir. GREMENTIERI FRANCESCO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 16 del 17.10.2013 gara CASOLA VALSENIO – SAN ROCCO del 13.10.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 30.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 16 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CASOLA VALSENIO Avverso squalifica per 5 giornate calc RUBINO MAURIZIO, squalifica al 17.12.2013 all. RIVOLA ANTONIO e inibizione al 17.1.2014 dir. GREMENTIERI FRANCESCO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 16 del 17.10.2013 gara CASOLA VALSENIO – SAN ROCCO del 13.10.2013 L’A.S.D. CASOLA VALSENIO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) “il calc. RUBINO , espulso per doppia ammonizione, ha solo chiesto chiarimenti al direttore di gara, senza pronunciare offese; 2) l’all. RIVOLA è stato allontanato dal campo dopo avere chiesto chiarimenti al direttore di gara, senza pronunciare parole offensive; 3) il dir. GREMENTIERI è stato allontanato dal campo dopo avere chiesto chiarimenti al direttore di gara, senza pronunciare parole offensive”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito : 1) il calc. RUBINO, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento gli rivlgeva frasi offensive e minacciose, reiterate al termine della gara; 2) l’all. RIVOLA, allontanato dal terreno di gioco per avergli indirizzato frasi irrispettose ed offensive, al momento della segnatura della rete del pareggio per la sua squadra, da fuori del terreno di gioco, reiterava le esternazioni; 3) il dir. GREMENTIERI, allontanato dal terreno di gioco per avergli indirizzato frasi irrispettose, offensive e minacciose, al momento della segnatura della rete del pareggio per la sua squadra, da fuori del terreno di gioco, gli indirizzava una frase offensiva e malaugurante; - considerato che dalla istruita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e, quindi le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.S.D. CASOLA VALSENIO, confermando in toto i provvedimenti impugnati. - Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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