COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 31.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BURLA FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 75 LND DEL 24.10.2013 (Gara: TREVIGNANO – SAN LORENZO NUOVO del 20.10.2013 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 31.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BURLA FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 75 LND DEL 24.10.2013 (Gara: TREVIGNANO – SAN LORENZO NUOVO del 20.10.2013 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo della Società SAN LORENZO NUOVO riducendo la squalifica del calciatore BURLA FEDERICO da 4 a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it