COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 31.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BURLA FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 75 LND DEL 24.10.2013 (Gara: TREVIGNANO – SAN LORENZO NUOVO del 20.10.2013 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 31.10.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BURLA FEDERICO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 75 LND DEL 24.10.2013
(Gara: TREVIGNANO – SAN LORENZO NUOVO del 20.10.2013 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo della Società SAN LORENZO NUOVO riducendo la squalifica del
calciatore BURLA FEDERICO da 4 a 3 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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