COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 31/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società POLISPORTIVA BUCCINASCO Camp. 2° Categoria Gir. R Gara del 06.10.2013 tra Città di Opera / Polisportiva Buccinasco C.U. n. 12 della delegazione di Milano datato 10.10.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 31/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società POLISPORTIVA BUCCINASCO Camp. 2° Categoria Gir. R Gara del 06.10.2013 tra Città di Opera / Polisportiva Buccinasco C.U. n. 12 della delegazione di Milano datato 10.10.2013. La società POLISPORTIVA BUCCINASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 28.02.2014 a carico del giocatore GRILLO Emanuele, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto al comportamento tenuto, in quanto il calciatore dopo avere subito un’espulsione, avrebbe soltanto protestato in maniera veemente ed avrebbe buttato in terra i guanti senza però mai accennare ad aggredire l’arbitro in quanto sarebbe rimasto sempre ad una distanza di oltre 10 metri. L’intervento dei compagni di squadra era solo per evitare che l’atteggiamento irriguardoso potesse aggravare la squalifica. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, contattava il direttore di gara il quale precisava che il calciatore teneva un comportamento aggressivo e minaccioso senza però proferire offese gravi e sempre ad una distanza di circa 5/6 metri. Confermava, inoltre, come da referto, che il giocatore GRILLO Emanuele tentava di rientrare sul terreno di gioco altre due volte e veniva ancora fermato dai suoi compagni ad una distanza non inferiore di 8/10 metri. Questa Commissione, tenuto conto delle precisazioni rilasciate dall’arbitro, ritiene che il comportamento tenuto dal giocatore GRILLO Emanuele debba ritenersi certamente gravemente irriguardoso ed offensivo, ma non può essere considerato un tentativo di aggressione ed anche alla luce dei criteri abitualmente adottati, ritiene di dover ridurre la sanzione della squalifica comminata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la sanzione della squalifica a carico del giocatore GRILLO Emanuele a quattro giornate e dispone l’accredito della tassa se già versata.
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