COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 31/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società US SETTIMO MILANESE Camp. Juniores Reg. Gir. A gara del 12-10-2013 tra Cantù San Paolo / US Settimo Milanese C.U. n. 24 del CRL datato 17.10.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 31/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società US SETTIMO MILANESE Camp. Juniores Reg. Gir. A gara del 12-10-2013 tra Cantù San Paolo / US Settimo Milanese C.U. n. 24 del CRL datato 17.10.2013. La società US SETTIMO MILANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, FANFANI Simone, sino al 12.09.2014, lamentando l’eccessiva sanzione rispetto ai reali fatti accaduti. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : l'arbitro sentito a chiarimenti da questa commissione ha precisato che il FANFANI lo ha preso l'orecchio tirandolo lievemente, senza provocargli dolore, pronunciando nel contempo frasi offensive nei suoi confronti. La gravità del suddetto comportamento giustifica una mitigazione della squalifica impugnata. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica dell'allenatore, FANFANI Simone, sino a tutto il 12.04.2014.Dispone l’accredito della relativa tassa se già versata.
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